Art. 2 Categorie erogabili di alimenti senza glutine specificamente formulati per celiaci 1. Ai fini dell'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale sono inclusi nel registro nazionale, istituito presso la Direzione generale per l'igiene, la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della salute, gli alimenti di cui all'art. 1 rientranti nelle seguenti categorie: a) pane e affini, prodotti da forno salati; b) pasta e affini; pizza e affini; piatti pronti a base di pasta; c) preparati e basi pronte per dolci, pane, pasta, pizza e affini; d) prodotti da forno e altri prodotti dolciari; e) cereali per la prima colazione. 2. Ai fini dell'inclusione nel registro nazionale, gli operatori del settore alimentare devono notificare tali alimenti con le modalita' di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111. 3. Il Ministero della salute pubblica sul proprio sito internet aggiornamenti periodici del registro nazionale.