Art. 2 
 
                         Produzione vegetale 
 
  1) Nel rispetto  dei  principi  agronomici  riferiti  all'art.  12,
paragrafo 1, lettere b)  e  g)  del  regolamento  CE  n.  834/07,  la
fertilita' del suolo e la prevenzione  delle  malattie  e'  mantenuta
mediante  il  succedersi  nel  tempo  della  coltivazione  di  specie
vegetali differenti sullo stesso appezzamento. 
  2) In caso di colture  seminative,  orticole  non  specializzate  e
specializzate, sia in  pieno  campo  che  in  ambiente  protetto,  la
medesima specie  e'  coltivata  sulla  stessa  superficie  solo  dopo
l'avvicendarsi di almeno due cicli di colture  principali  di  specie
differenti, uno dei quali destinato a leguminosa. 
  3) In deroga a quanto riportato al comma 2: 
  a. i cereali autunno-vernini (ad esempio: frumento tenero  e  duro,
orzo, avena, segale, triticale, farro ecc.) e il pomodoro in ambiente
protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due  cicli
colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli  di  colture
principali  di  specie  differenti,  uno  dei   quali   destinato   a
leguminosa; 
  b. il riso puo' succedere a se stesso per un massimo di  tre  cicli
seguiti  almeno  da  due  cicli  di  colture  principali  di   specie
differenti, uno dei quali destinato a leguminosa; 
  c. gli ortaggi a foglia a ciclo  breve  possono  succedere  a  loro
stessi al massimo per tre cicli consecutivi. Successivamente  ai  tre
cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da
sovescio; 
  d. le colture da taglio non succedono a se  stesse.  A  fine  ciclo
colturale, della durata massima di sei mesi, la coltura da taglio  e'
interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure  da
un sovescio. 
  4) In tutti i casi previsti, il ciclo di coltivazione della coltura
da sovescio ha una durata minima di settanta giorni. 
  5) Tutte le valutazioni di  conformita'  delle  sequenze  colturali
devono essere svolte tenendo  conto  dell'intero  avvicendamento;  le
sequenze colturali che prevedono la presenza di una  coltura  erbacea
poliennale, ad es. erba medica, sono ammissibili. 
  6) I commi dal n. 1 al n. 5 del presente articolo non si  applicano
alle coltivazioni legnose da frutto. 
  7) Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,  per  gli
ambiti  territoriali  soggetti  ad  ordinari  vincoli  pedoclimatici,
possono  adottare  ulteriori  specifiche  deroghe  se  supportate  da
adeguata documentazione scientifica e previo  parere  di  conformita'
alla regolamentazione europea rilasciato dal Ministero. 
  8) I documenti giustificativi, di cui all'art.  3,  paragrafo  1  e
all'art. 5,  paragrafo  1  del  regolamento  (CE)  n.  889/2008,  che
attestano la necessita' di ricorrere a concimi ed ammendanti, di  cui
all'allegato I del regolamento (CE) n. 889/08 o ai  prodotti  per  la
protezione dei vegetali contro i  parassiti  e  le  malattie  di  cui
all'allegato II del regolamento (CE) n.  889/08,  sono  rappresentati
dalla dichiarazione di cui all'art. 63, paragrafo 2  del  regolamento
(CE) n. 889/08, firmata dall'operatore responsabile. 
  9) Qualora la necessita' di un intervento non sia  riportata  nella
dichiarazione di cui all'art. 63, paragrafo 2 del regolamento (CE) n.
889/08, il documento  giustificativo  e'  rappresentato  da  uno  dei
documenti di seguito elencati che riguardano, se  del  caso,  ciascun
singolo impiego: 
  a. relazione tecnico agronomica; 
  b. certificato di analisi del terreno; 
  c. relazione fitopatologica; 
  d. carta dei suoli; 
  e. bollettini meteorologici e fitosanitari; 
  f. modelli fitopatologici previsionali; 
  g. registrazione delle catture su trappole entomologiche. 
  10) Per i concimi ed ammendanti, di cui all'art. 3 paragrafo 1  del
regolamento (CE) n. 889/08, il riferimento legislativo  nazionale  e'
rappresentato dall'allegato 13, parte seconda, tabella 1 «Elenco  dei
fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica»,  del  decreto
legislativo n. 75/2010. 
  11)  Possono  essere  utilizzati  in  agricoltura   biologica,   se
accompagnati da apposita  dichiarazione,  rilasciata  dal  fornitore,
attestante che  la  produzione  degli  stessi  non  sia  avvenuta  in
allevamenti industriali, i seguenti prodotti: 
  a. letame; 
  b. letame essiccato e pollina; 
  c.  effluenti  di  allevamento  compostati   compresi   pollina   e
stallatico compostato; 
  d. effluenti liquidi di allevamento; 
  e. digestati da biogas contenenti sottoprodotti di origine  animale
o digestati con materiale  di  origine  vegetale  o  animale  di  cui
all'allegato I del regolamento n. 889/2008. 
  12) Il termine «allevamento industriale» a cui  si  fa  riferimento
nella colonna «descrizione, requisiti di composizione, condizione per
l'uso» dell'allegato I del regolamento (CE) n. 889/08,  si  riferisce
ad un allevamento in cui  si  verifichi  almeno  una  delle  seguenti
condizioni: 
  a. gli animali siano tenuti  in  assenza  di  luce  naturale  o  in
condizioni di illuminazione controllata artificialmente per tutta  la
durata del loro ciclo di allevamento; 
  b.  gli  animali  siano  permanentemente  legati  o  stabulati   su
pavimentazione esclusivamente grigliata  o,  in  ogni  caso,  durante
tutta la durata del loro ciclo di allevamento non dispongano  di  una
zona di riposo dotata di lettiera vegetale. 
  13) Le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  in
relazione alle esperienze maturate sul proprio territorio  e  sentite
le organizzazioni professionali agricole, possono  disporre  che  nei
territori di competenza sia adottata la deroga per l'uso del rame  di
cui al punto 6 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008. 
  Le regioni e Province autonome di Trento e  Bolzano  comunicano  al
Ministero le deroghe concesse  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
concessione. 
  14)  Non  sono  soggetti  ad  autorizzazione  per  l'immissione  in
commercio, come previsto dal decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.
194, i prodotti elencati nell'Allegato 2 al presente decreto, purche'
impiegati come  corroboranti,  biostimolanti,  o  potenziatori  della
resistenza delle piante e quando non siano venduti con  denominazione
di fantasia. 
  Il  singolo  prodotto  commerciale  non   puo'   contenere   alcuna
componente  non  esplicitamente  autorizzata  per  la  tipologia   di
appartenenza. 
  Le tipologie di prodotto, elencate nell'Allegato 2, sono immesse in
commercio  con   etichette   recanti   indicazioni   concernenti   la
composizione quali-quantitativa, le modalita'  e  precauzioni  d'uso,
l'identificazione  del   responsabile   legale   dell'immissione   in
commercio, lo stabilimento di produzione e confezionamento nonche' la
destinazione d'uso che, in ogni caso, non dovra' essere riconducibile
alla definizione di prodotto fitosanitario  di  cui  all'art.  2  del
regolamento (CE) n. 1107/2009.