Art. 2 
 
 
                Determinazione dei posti disponibili 
                           per i concorsi 
 
  1. Il numero dei posti da mettere a  concorso  per  l'accesso  alle
qualifiche iniziali delle carriere dei  funzionari  di  Polizia,  dei
funzionari tecnici di Polizia, dei medici e dei medici veterinari  di
Polizia e' stabilito con decreto del Capo della Polizia  -  Direttore
generale della pubblica sicurezza.