Art. 2 Periodo transitorio e fasi temporali 1. Il periodo transitorio di cui ai commi 2 e 3 e' fissato, in attuazione dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, commi 1028 e 1032, ed in coerenza con le previsioni di cui alla decisione (UE) 2017/899, tenendo conto della necessita' e complessita' di assicurare la migrazione tecnica di un'ampia parte della popolazione verso standard di trasmissione avanzati. 2. Il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 e' suddiviso in quattro fasi temporali cui associare rispettivamente le quattro aree geografiche di cui all'art. 1, commi 1 e 2, per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lettere b), c) e d). 3. Il periodo dal 1° settembre 2021 al 30 giugno 2022 e' suddiviso in tre fasi temporali cui associare rispettivamente le quattro aree geografiche per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lettera e). 4. I criteri per effettuare l'associazione tra ciascuna delle aree geografiche di cui all'art. 1, commi l e 2, e le fasi temporali di cui ai commi 2 e 3, sono i seguenti: a) esclusione o riduzione di problemi interferenziali verso i Paesi radio-elettricamente confinanti che utilizzino la banda 700 MHz per il servizio mobile con scadenze anticipate rispetto all'Italia; b) ottimizzazione della compatibilita' degli impianti tra aree geografiche; c) continuita' tra aree limitrofe; d) riduzione dei disagi per i cittadini e dei costi per gli operatori di rete.