Art. 2 Progettazione ed esecuzione degli interventi 1. Per tutto quanto non diversamente stabilito dal presente articolo, all'attivita' di progettazione e di esecuzione degli interventi di cui all'art. 1 si applicano gli articoli 4 e 5 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 56 del 10 maggio 2018 nonche', per gli interventi essenziali soggetti a procedura accelerata ai sensi del precedente art. 2, l'art. 6 della medesima ordinanza. 2. Al fine di consentire l'esecuzione degli interventi di cui all'Allegato 1 viene disposto, secondo i tempi e le modalita' di cui ai successivi commi 3 e 6, il trasferimento dal fondo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge in favore delle contabilita' speciali intestate ai presidenti delle regioni - vice commissari, della somma di euro 100.295.160,00 cosi' ripartita: € 15.000.000,00, in favore della Regione Abruzzo; € 12.838.000,00, in favore della Regione Lazio; € 62.457.160,00, in favore della Regione Marche; € 10.000.000,00, in favore della Regione Umbria. 3. Al fine di consentire l'avvio dell'attivita' di progettazione degli interventi, su richiesta delle regioni motivata con riferimento alle esigenze di cassa in relazione all'avanzamento delle attivita' di progettazione, viene disposto il trasferimento dal fondo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge in favore delle contabilita' speciali intestate ai presidenti delle regioni - vice commissari, della somma di euro 20.000.000,00, cosi' ripartita: per il 10%, in favore della Regione Abruzzo; per il 14%, in favore della Regione Lazio; per il 62%, in favore della Regione Marche; per il 14%, in favore della Regione Umbria. 4. Fermo restando che la copertura finanziaria necessaria all'approvazione degli atti di affidamento degli incarichi e' assicurata dall'inserimento dell'intervento negli elenchi allegati alla presente ordinanza, l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente procede alla erogazione del finanziamento per l'attivita' di progettazione mediante accredito sulla contabilita' della stazione appaltante, secondo la tempistica e nei limiti di seguito indicati: a) una somma pari al 20% del contributo riconosciuto, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all'avvenuto affidamento dell'incarico; b) il saldo, entro sette giorni dalla ricezione dell'avvenuta approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario del Governo ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge. 5. La stazione appaltante provvede a rendicontare all'Ufficio speciale per la ricostruzione i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite, ai sensi del precedente comma 4, trasmettendo, entro sette giorni dall'effettuazione del pagamento, tutta la documentazione ad esso relativa. 6. L'erogazione del contributo per l'esecuzione avviene all'esito dell'approvazione del progetto dell'intervento, con i tempi e le modalita' di cui all'art. 5, comma 4, dell'ordinanza n. 56 del 2018, al netto delle somme anticipate ai sensi del precedente comma 3. 7. Al monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi si procede con le modalita' di cui all'art. 5, comma 6, dell'ordinanza n. 56 del 2018.