Art. 2 
 
  Al fine di assicurare la continuita'  territoriale  della  Sardegna
con collegamenti aerei adeguati, regolari e continuativi,  i  servizi
aerei  di  linea  relativi  alle  rotte  Alghero-Roma   Fiumicino   e
viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino
e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino
e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa, vengono  sottoposti  ad
oneri  di   servizio   pubblico   secondo   le   modalita'   indicate
nell'allegato tecnico e nelle connesse  appendici  che  costituiscono
parte integrante del presente decreto.