Art. 2 Al fine di assicurare la continuita' territoriale della Sardegna con collegamenti aerei adeguati, regolari e continuativi, i servizi aerei di linea relativi alle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa, vengono sottoposti ad oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico e nelle connesse appendici che costituiscono parte integrante del presente decreto.