Art. 2 
 
             Proroga di termini in materia di giustizia 
 
  1. All'articolo 9, comma 1, del  decreto  legislativo  29  dicembre
2017, n. 216, le parole «dopo il  centottantesimo  giorno  successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono  sostituite
dalle seguenti: «dopo il 31 marzo 2019». 
  2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi  77,
78, 79 e 80,  della  legge  23  giugno  2017,  n.  103,  fatta  salva
l'eccezione di cui al comma 81 dello stesso articolo 1 per le persone
che si trovano in stato di detenzione per i delitti ivi indicati,  e'
sospesa dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino  al
15 febbraio 2019. 
  (( 3. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014,  n.
14, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: « 31  dicembre  2016  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »; conseguentemente, il termine di
cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto  legislativo  n.
14 del 2014, limitatamente alla  sezione  distaccata  di  Ischia,  e'
prorogato al 1º gennaio 2022; 
  b) al comma 2, le parole: « 31  dicembre  2016  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »; conseguentemente, il termine di
cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto  legislativo  n.
14 del 2014, limitatamente alla  sezione  distaccata  di  Lipari,  e'
prorogato al 1° gennaio 2022; 
  c) al comma 3, le parole: « 31  dicembre  2016  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »; conseguentemente, il termine di
cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto  legislativo  n.
14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata  di  Portoferraio,
e' prorogato al 1º gennaio 2022. )) 
  (( 3-bis. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3-ter. All'articolo 19, comma 1, della legge 16 febbraio  1913,  n.
89, le parole: «  entro  il  28  febbraio  di  ciascun  anno  »  sono
sostituite dalle seguenti: « entro il 26 febbraio di ciascun anno ». 
  3-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31  dicembre  2012,
n. 247, la parola: « cinque » e' sostituita dalla seguente:  «  sette
». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  9,  comma  1,  del
          decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216  (Disposizioni
          in  materia   di   intercettazioni   di   conversazioni   o
          comunicazioni,  in   attuazione   della   delega   di   cui
          all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b),  c),  d)
          ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103), come modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.   9   (Disposizione   transitoria).   -   1.   Le
          disposizioni di cui  agli  articoli  2,  3  4,  5  e  7  si
          applicano alle operazioni  di  intercettazione  relative  a
          provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019.». 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  1,  commi
          77, 78, 79, 80 e 81 della legge  23  giugno  2017,  n.  103
          (Modifiche al codice penale, al codice di procedura  penale
          e all'ordinamento penitenziario): 
              "77. All'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
          di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
              «1. La persona che si trova in stato di detenzione  per
          taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma  3-bis,
          nonche' nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numero  4),
          del   codice,   partecipa   a   distanza    alle    udienze
          dibattimentali dei processi nei quali  e'  imputata,  anche
          relativi a reati per i quali sia in liberta'.  Allo  stesso
          modo partecipa alle udienze penali e  alle  udienze  civili
          nelle quali deve essere esaminata quale testimone»; 
                b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
              «1-bis. La persona ammessa  a  programmi  o  misure  di
          protezione, comprese quelle di tipo urgente o  provvisorio,
          partecipa  a  distanza  alle  udienze  dibattimentali   dei
          processi nei quali e' imputata»; 
                c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: 
              «1-ter. Ad  esclusione  del  caso  in  cui  sono  state
          applicate le misure di cui all'articolo 41-bis della  legge
          26 luglio 1975, n.  354,  e  successive  modificazioni,  il
          giudice  puo'  disporre  con  decreto  motivato,  anche  su
          istanza di parte, la presenza alle  udienze  delle  persone
          indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo  qualora
          lo ritenga necessario. 
              1-quater. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e  1-bis,
          il  giudice  puo'  disporre   con   decreto   motivato   la
          partecipazione a distanza anche quando  sussistano  ragioni
          di sicurezza, qualora il dibattimento  sia  di  particolare
          complessita' e  sia  necessario  evitare  ritardi  nel  suo
          svolgimento,   ovvero   quando   si   deve   assumere    la
          testimonianza di persona a qualunque  titolo  in  stato  di
          detenzione presso un istituto penitenziario»; 
                d) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
              «2. Il presidente del tribunale o della corte di assise
          nella fase degli atti preliminari, oppure  il  giudice  nel
          corso del dibattimento, da'  comunicazione  alle  autorita'
          competenti  nonche'  alle  parti  e  ai   difensori   della
          partecipazione al dibattimento a distanza»; 
                e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
              «4-bis. In tutti i processi nei quali si procede con il
          collegamento audiovisivo ai sensi dei commi precedenti,  il
          giudice, su istanza, puo' consentire alle altre parti e  ai
          loro  difensori  di  intervenire  a  distanza   assumendosi
          l'onere dei costi del collegamento». 
              78. All'articolo 45-bis delle norme di  attuazione,  di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
          di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a)  al  comma  1,  le  parole:  «Nei  casi   previsti
          dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis,» sono  soppresse  e
          dopo le parole:  «avviene  a  distanza»  sono  inserite  le
          seguenti: «nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo
          146-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater»; 
                b) al comma 2, le parole: «disposta dal  giudice  con
          ordinanza  o  dal  presidente  del  collegio  con   decreto
          motivato, che sono comunicati o notificati» sono sostituite
          dalle seguenti: «comunicata o notificata dal giudice o  dal
          presidente del collegio»; 
                c) al comma 3, dopo le parole: «3, 4» e' inserita  la
          seguente: «, 4-bis». 
              79. All'articolo  134-bis,  comma  1,  delle  norme  di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
          1989, n. 271, le parole: «e 1-bis»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «, 1-bis e 1-quater». 
              80. All'articolo 7 del codice delle leggi  antimafia  e
          delle misure di prevenzione, di cui al decreto  legislativo
          6 settembre 2011, n. 159, il  comma  8  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «8.  Per  l'esame  dei  testimoni   si   applicano   le
          disposizioni degli articoli 146-bis e 147-bis  delle  norme
          di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
          procedura penale». 
              81. Le disposizioni di cui ai commi 77,  78,  79  e  80
          acquistano efficacia decorso un  anno  dalla  pubblicazione
          della  presente  legge  nella  Gazzetta  Ufficiale,   fatta
          eccezione  per  le  disposizioni  di  cui  al   comma   77,
          relativamente alle persone  che  si  trovano  in  stato  di
          detenzione per i delitti  di  cui  agli  articoli  270-bis,
          primo comma, e 416-bis, secondo comma, del  codice  penale,
          nonche' di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
          1990, n. 309, e successive modificazioni.". 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  10,  del  decreto
          legislativo  19  febbraio   2014,   n.   14   (Disposizioni
          integrative,   correttive   e   di   coordinamento    delle
          disposizioni di cui  ai  decreti  legislativi  7  settembre
          2012,  n.  155,  e  7  settembre  2012,  n.  156,  tese  ad
          assicurare la funzionalita' degli uffici  giudiziari)  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 10 (Temporaneo ripristino di  sezioni  distaccate
          insulari). - 1. Fino al 31 dicembre 2021,  nel  circondario
          del  tribunale  di  Napoli  e'  ripristinata   la   sezione
          distaccata di Ischia, avente giurisdizione  sul  territorio
          dei comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola  Terme,  Forio,
          Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana. 
              2. Fino  al  31  dicembre  2021,  nel  circondario  del
          tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e'  ripristinata  la
          sezione distaccata  di  Lipari,  avente  giurisdizione  sul
          territorio dei comuni di Leni, Lipari, Malfa, Santa  Marina
          Salina. 
              3. Fino  al  31  dicembre  2021,  nel  circondario  del
          tribunale di Livorno e' ripristinata la sezione  distaccata
          di Portoferraio, avente giurisdizione  sul  territorio  dei
          comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri,  Marciana,  Marciana
          Marina,  Porto  Azzurro,  Portoferraio,  Rio  Marina,   Rio
          nell'Elba.". 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo  10,  comma
          13,  del  decreto  legislativo  19  febbraio  2014,  n.  14
          (Disposizioni integrative, correttive  e  di  coordinamento
          delle  disposizioni  di  cui  ai  decreti   legislativi   7
          settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad
          assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari): 
              «Art. 10 (Temporaneo ripristino di  sezioni  distaccate
          insulari). - 1-12 (Omissis). 
              13. A decorrere dal 1° gennaio 2017 le disposizioni del
          presente articolo cessano di avere  efficacia  e  opera  la
          tabella A  del  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,
          sostituita  dalla  tabella  di  cui  all'allegato  II   del
          presente decreto.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1,  della
          legge  16  febbraio  1913,  n.  89  (Sull'ordinamento   del
          notariato e degli archivi notarili) come  modificato  dalla
          presente legge di conversione: 
              «Art.  19.  -  Il  consiglio  nazionale  del  notariato
          provvede  a  forme  collettive  di  assicurazione  per   la
          responsabilita'     civile     derivante     dall'esercizio
          dell'attivita' notarile, uniformi per tutti  i  notai,  con
          separata contribuzione obbligatoria a carico di  tutti  gli
          iscritti al ruolo, da versare al  Consiglio  nazionale  del
          notariato.  Il  contributo  e'   riscosso   dal   Consiglio
          nazionale  del  notariato   con   le   modalita'   di   cui
          all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n.  220,  entro
          il 26 febbraio di ciascun anno. L'impresa assicuratrice  e'
          scelta con procedure  ad  evidenza  pubblica  nel  rispetto
          della normativa comunitaria e nazionale in materia.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 49, comma 1,  della
          legge  31  dicembre  2012,   n.   247   (Nuova   disciplina
          dell'ordinamento della professione forense) come modificato
          dalla presente legge di conversione: 
              «Art. 49 (Disciplina transitoria per l'esame). - 1. Per
          i primi sette anni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio  della
          professione  di  avvocato  si  effettua,  sia  per   quanto
          riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per  quanto
          riguarda  le  modalita'  di   esame,   secondo   le   norme
          previgenti.».