Art. 2 Istituzione di un fondo comune di investimento 1. Al fine di contrastare gli effetti economici e sociali legati alla cessazione, da parte di grandi imprese, dell'attivita' sul territorio nazionale, anche in connessione a scelte di delocalizzazione produttiva in altri Paesi e di rilanciare le medesime attivita', anche mediante processi di conversione o riqualificazione produttiva, sono assegnati all'Agenzia euro 200.000.000,00, a valere sulle risorse del «Piano Operativo Imprese e Competitivita' FSC 2014-2020», per la costituzione, unitamente a eventuali ulteriori risorse finanziarie proprie, di un apposito Fondo, denominato «Italia Venture III». 2. Le quote del Fondo, oltre che dall'Agenzia, possono essere sottoscritte, per un ammontare complessivo non superiore al 50 percento della dotazione finanziaria del Fondo, anche da investitori istituzionali ovvero da investitori privati indipendenti, individuati dalla medesima Agenzia attraverso una procedura aperta e trasparente. 3. L'importo complessivo massimo del Fondo viene definito nel regolamento di cui all'art. 5. 4. Il Fondo e' istituito dalla SGR e dalla medesima gestito in piena indipendenza, secondo una logica prettamente commerciale e orientata al profitto. 5. Nell'ambito degli organi di gestione e del comitato investimenti della SGR e' assicurata la presenza di comprovate competenze e professionalita'. 6. Il Fondo ha una durata massima di dieci anni a decorrere dalla data di chiusura della fase di sottoscrizione, con scadenza al 31 dicembre successivo al compimento del decimo anno. La SGR puo', in coerenza con la normativa in materia di esercizio dell'attivita' di intermediazione finanziaria, deliberare una eventuale proroga, non superiore a tre anni, della durata del Fondo medesimo per il completamento dello smobilizzo degli investimenti in portafoglio.