Art. 2 
 
Inserimento degli articoli 2-bis e  2-ter  al  decreto  del  Ministro
  delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 
 
  1. Dopo l'art. 2 del decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti 8 gennaio 2013  recante:  «Disciplina  della  prova  di
controllo delle cognizioni  e  di  verifica  delle  capacita'  e  dei
comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria A1,  A2
e A» sono inseriti i seguenti: 
    a)  «Art.  2-bis  (Disposizioni  in  materia  di  aree  destinate
all'effettuazione  dei  percorsi  di  prova).  -  1.   Al   fine   di
salvaguardare l'esecuzione delle prove in sicurezza, l'area destinata
all'effettuazione dei percorsi di prova, di cui all'art. 2, comma  1,
lettera b) e' dotata di pavimentazione in  buono  stato  e  priva  di
ammaloramenti.  Intorno  all'area  dove  insistono  i   circuiti   e'
garantita una fascia perimetrale di rispetto, libera da ogni tipo  di
ostacolo, avente larghezza pari ad almeno un metro. E' fatto  divieto
di sovrapporre le aree di uno o piu' circuiti. 
    2. Il percorso  dei  singoli  circuiti  di  prova,  di  cui  agli
allegati 1 e 2, e'  delimitato  da  appositi  coni,  di  altezza  non
inferiore a 30 centimetri, conformi al modello di figura II  396  del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495.  I
percorsi possono anche  essere  delineati  con  strisce  orizzontali,
sulle quali, comunque, sono sovrapposti i predetti coni.»; 
    b) «Art. 2-ter (Abbigliamento tecnico dei candidati). -  Al  fine
di  tutelare  l'incolumita'  dei  candidati,  gli   stessi,   durante
l'esecuzione delle prove di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e  c)
indossano: 
      a) casco integrale; 
      b) guanti; 
      c) giacca con protezione dei gomiti e delle spalle; 
      d) scarpe chiuse; 
      e) pantaloni lunghi e protezioni delle ginocchia; 
      f) paraschiena.».