Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
  a) Ministro: Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
  b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca; 
  c)  decreto-legge:  il  decreto-legge  12  luglio  2018,   n.   87,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96; 
  d) Testo unico: decreto legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  e
successive modificazioni; 
  e) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali; 
  f) Bando: bando di concorso ai sensi dell'art. 5; 
  g) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o  i
dirigenti di seconda fascia preposti alla direzione di un USR. 
  h) Cun: Consiglio universitario nazionale; 
  i) professori universitari: i professori universitari  di  prima  e
seconda fascia; 
  l) dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che  svolgono  la
funzione  ispettiva  tecnica  di  cui  all'art.  9  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98; 
  m)  graduatorie  ad  esaurimento:  graduatorie  permanenti  di  cui
all'art. 401 del Testo Unico rese ad esaurimento dall'art.  1,  comma
601, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296.