Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; c) decreto-legge: il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96; d) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni; e) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali; f) Bando: bando di concorso ai sensi dell'art. 5; g) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di seconda fascia preposti alla direzione di un USR. h) Cun: Consiglio universitario nazionale; i) professori universitari: i professori universitari di prima e seconda fascia; l) dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la funzione ispettiva tecnica di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98; m) graduatorie ad esaurimento: graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del Testo Unico rese ad esaurimento dall'art. 1, comma 601, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296.