Art. 2 1. Per l'anno accademico 2017/2018, il numero dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato e' fissato in 6.200 unita' per il primo anno di corso, ed e' determinato per ciascuna tipologia di specializzazione secondo quanto indicato nella allegata tabella 4, parte integrante del presente decreto. 2. Nel riparto dei contratti di formazione specialistica di cui al comma 1, tenuto conto delle risorse statali effettivamente disponibili e del tasso di turnover dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, sono stati presi in considerazione quali indicatori, il fabbisogno regionale espresso in termini di variazione rispetto all'analogo dato riferito all'anno accademico 2016/2017 e la quota di contratti statali rimasti vacanti all'inizio delle attivita' didattiche rispetto al totale dei contratti statali assegnati per singola specializzazione nell'anno accademico 2016/2017, anche al fine di garantire le esigenze rappresentate dalle regioni relativamente a quelle specialita' per le quali si riscontra una maggiore carenza di specialisti. 3. Alla distribuzione dei contratti di formazione specialistica alle scuole di specializzazione degli atenei, tenuto conto della capacita' ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa delle scuole medesime, provvede con successivo decreto, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, acquisito il parere del Ministro della salute.