Art. 2 
 
  1. Per l'anno accademico 2017/2018,  il  numero  dei  contratti  di
formazione specialistica a carico dello Stato  e'  fissato  in  6.200
unita' per il primo anno di corso, ed  e'  determinato  per  ciascuna
tipologia di specializzazione secondo quanto indicato nella  allegata
tabella 4, parte integrante del presente decreto. 
  2. Nel riparto dei contratti di formazione specialistica di cui  al
comma  1,  tenuto  conto   delle   risorse   statali   effettivamente
disponibili e del tasso di turnover dei dirigenti medici del Servizio
sanitario  nazionale,  sono  stati  presi  in  considerazione   quali
indicatori, il fabbisogno regionale espresso in termini di variazione
rispetto all'analogo dato riferito all'anno accademico 2016/2017 e la
quota di contratti statali rimasti vacanti all'inizio delle attivita'
didattiche rispetto al totale dei  contratti  statali  assegnati  per
singola specializzazione nell'anno  accademico  2016/2017,  anche  al
fine  di  garantire   le   esigenze   rappresentate   dalle   regioni
relativamente a quelle specialita' per  le  quali  si  riscontra  una
maggiore carenza di specialisti. 
  3. Alla distribuzione dei  contratti  di  formazione  specialistica
alle scuole di specializzazione  degli  atenei,  tenuto  conto  della
capacita'  ricettiva  e  del  volume  assistenziale  delle  strutture
sanitarie  inserite  nella  rete  formativa  delle  scuole  medesime,
provvede con successivo decreto, ai sensi dell'art. 35, comma 2,  del
decreto  legislativo  17   agosto   1999,   n.   368,   il   Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  acquisito  il
parere del Ministro della salute.