Art. 2 Siti e criteri di monitoraggio 1. I siti della rete di monitoraggio prevista dall'art. 1, con l'indicazione dei parametri monitorati e delle frequenze di campionamento, sono riportati nell'Allegato I al presente decreto. 2. Si applicano, per l'esecuzione del monitoraggio, le metodologie previste nei manuali elaborati nell'ambito della Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza (LRTAP) i cui riferimenti sono indicati in Allegato II.