Art. 2 
 
                   Siti e criteri di monitoraggio 
 
  1. I siti della rete di  monitoraggio  prevista  dall'art.  1,  con
l'indicazione  dei  parametri  monitorati  e   delle   frequenze   di
campionamento, sono riportati nell'Allegato I al presente decreto. 
  2. Si applicano, per l'esecuzione del monitoraggio, le  metodologie
previste nei  manuali  elaborati  nell'ambito  della  Convenzione  di
Ginevra  sull'inquinamento  atmosferico  transfrontaliero   a   lunga
distanza (LRTAP) i cui riferimenti sono indicati in Allegato II.