Art. 2 Criteri e modalita' per la concessione dell'anticipazione 1. L'anticipazione concessa a ciascun ente richiedente e' determinata, nel limite massimo di 200 euro per abitante e nel limite di 20 milioni di euro annui, stabiliti dalla legge. 2. L'anticipazione richiesta e' erogata, mediante operazione di giro fondi sulla contabilita' speciale, sotto conto infruttifero, intestata all'ente locale, in un'unica soluzione entro quindici giorni successivi alla data del presente decreto e imputata contabilmente nella accensione prestiti (codice Siope 5311 «Mutui e prestiti ad enti del settore pubblico»).