Art. 2
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni del
presente Codice si applicano:
a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del
riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, ivi
comprese le autorita' di sistema portuale, nonche' alle autorita'
amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le societa'
quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;
c) alle societa' a controllo pubblico, come definite nel decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le societa' quotate di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non
rientrino nella categoria di cui alla lettera b).»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le disposizioni del
presente Codice e le relative Linee guida concernenti il documento
informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari di cui al
Capo II, la riproduzione e conservazione dei documenti di cui agli
articoli 43 e 44, il domicilio digitale e le comunicazioni
elettroniche di cui all'articolo 3-bis e al Capo IV, l'identita'
digitale di cui agli articoli 3-bis e 64 si applicano anche ai
privati, ove non diversamente previsto.»;
c) al comma 4, le parole «, e la fruibilita' delle informazioni
digitali» sono sostituite dalle seguenti: «e la fruibilita' delle
informazioni digitali,» e le parole «ai gestori di servizi pubblici
ed» sono soppresse;
d) al comma 6, primo periodo, le parole «ispettive e di controllo
fiscale,» sono soppresse, dopo le parole «consultazioni elettorali»
sono inserite le seguenti: «, nonche' alle comunicazioni di emergenza
e di allerta in ambito di protezione civile» e, al secondo periodo,
la parola «altresi'» e' soppressa;
e) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Ferma restando
l'applicabilita' delle disposizioni del presente decreto agli atti di
liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni
di natura tributaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato, adottato su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalita' e i
termini di applicazione delle disposizioni del presente Codice alle
attivita' e funzioni ispettive e di controllo fiscale.».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2 (Finalita' e ambito di applicazione). - 1. Lo
Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la
disponibilita', la gestione, l'accesso, la trasmissione, la
conservazione e la fruibilita' dell'informazione in
modalita' digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine
utilizzando con le modalita' piu' appropriate e nel modo
piu' adeguato al soddisfacimento degli interessi degli
utenti le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
2. Le disposizioni del presente Codice si applicano:
a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo
117 della Costituzione, ivi comprese le autorita' di
sistema portuale , nonche' alle autorita' amministrative
indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le
societa' quotate, in relazione ai servizi di pubblico
interesse;
c) alle societa' a controllo pubblico, come definite
nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le
societa' quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria
di cui alla lettera b);
3. Le disposizioni del presente Codice e le relative
Linee guida concernenti il documento informatico, le firme
elettroniche e i servizi fiduciari di cui al Capo II, la
riproduzione e conservazione dei documenti di cui agli
articoli 43 e 44, il domicilio digitale e le comunicazioni
elettroniche di cui all'articolo 3-bis e al Capo IV,
l'identita' digitale di cui agli articoli 3-bis e 64 si
applicano anche ai privati, ove non diversamente previsto.
4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti
l'accesso ai documenti informatici, e la fruibilita' delle
informazioni digitali, si applicano anche agli organismi di
diritto pubblico.
5. Le disposizioni del presente Codice si applicano nel
rispetto della disciplina [rilevante] in materia di
trattamento dei dati personali e, in particolare, delle
disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati
personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196.
6. Le disposizioni del presente Codice non si applicano
limitatamente all'esercizio delle attivita' e funzioni di
ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale,
polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e
consultazioni elettorali, nonche' alle comunicazioni di
emergenza e di allerta in ambito di protezione civile. Le
disposizioni del presente Codice si applicano al processo
civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in
quanto compatibili e salvo che non sia diversamente
disposto dalle disposizioni in materia di processo
telematico.
6-bis. Ferma restando l'applicabilita' delle
disposizioni del presente decreto agli atti di
liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione
delle sanzioni di natura tributaria, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
delegato , adottato su proposta del Ministro dell'economia
e delle finanze, sono stabiliti le modalita' e i termini di
applicazione delle disposizioni del presente codice alle
attivita' e funzioni ispettive e di controllo fiscale. ».