Art. 2 
 
 
          Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni del
presente Codice si applicano: 
  a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,
del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  nel  rispetto  del
riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, ivi
comprese le autorita' di sistema  portuale,  nonche'  alle  autorita'
amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione; 
  b) ai  gestori  di  servizi  pubblici,  ivi  comprese  le  societa'
quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse; 
  c) alle societa' a controllo pubblico, come  definite  nel  decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le  societa'  quotate  di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non
rientrino nella categoria di cui alla lettera b).»; 
  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le  disposizioni  del
presente Codice e le relative Linee guida  concernenti  il  documento
informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari  di  cui  al
Capo II, la riproduzione e conservazione dei documenti  di  cui  agli
articoli  43  e  44,  il  domicilio  digitale  e   le   comunicazioni
elettroniche di cui all'articolo 3-bis  e  al  Capo  IV,  l'identita'
digitale di cui agli articoli  3-bis  e  64  si  applicano  anche  ai
privati, ove non diversamente previsto.»; 
  c) al comma 4, le parole «, e  la  fruibilita'  delle  informazioni
digitali» sono sostituite dalle seguenti:  «e  la  fruibilita'  delle
informazioni digitali,» e le parole «ai gestori di  servizi  pubblici
ed» sono soppresse; 
  d) al comma 6, primo periodo, le parole «ispettive e  di  controllo
fiscale,» sono soppresse, dopo le parole  «consultazioni  elettorali»
sono inserite le seguenti: «, nonche' alle comunicazioni di emergenza
e di allerta in ambito di protezione civile» e, al  secondo  periodo,
la parola «altresi'» e' soppressa; 
  e) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Ferma  restando
l'applicabilita' delle disposizioni del presente decreto agli atti di
liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni
di natura tributaria, con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri o del Ministro delegato, adottato su proposta  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  sono  stabiliti  le  modalita'  e  i
termini di applicazione delle disposizioni del presente  Codice  alle
attivita' e funzioni ispettive e di controllo fiscale.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 2 (Finalita' e ambito di applicazione). -  1.  Lo
          Stato, le Regioni  e  le  autonomie  locali  assicurano  la
          disponibilita', la gestione, l'accesso, la trasmissione, la
          conservazione  e  la   fruibilita'   dell'informazione   in
          modalita' digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine
          utilizzando con le modalita' piu' appropriate  e  nel  modo
          piu' adeguato  al  soddisfacimento  degli  interessi  degli
          utenti   le   tecnologie    dell'informazione    e    della
          comunicazione. 
              2. Le disposizioni del presente Codice si applicano: 
              a) alle pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo
          1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          nel rispetto del riparto di competenza di cui  all'articolo
          117  della  Costituzione,  ivi  comprese  le  autorita'  di
          sistema portuale , nonche'  alle  autorita'  amministrative
          indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione; 
              b) ai gestori di  servizi  pubblici,  ivi  comprese  le
          societa' quotate,  in  relazione  ai  servizi  di  pubblico
          interesse; 
              c) alle societa' a controllo  pubblico,  come  definite
          nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse  le
          societa' quotate di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera
          p), del medesimo decreto che non rientrino nella  categoria
          di cui alla lettera b); 
              3. Le disposizioni del presente Codice  e  le  relative
          Linee guida concernenti il documento informatico, le  firme
          elettroniche e i servizi fiduciari di cui al  Capo  II,  la
          riproduzione e conservazione  dei  documenti  di  cui  agli
          articoli 43 e 44, il domicilio digitale e le  comunicazioni
          elettroniche di  cui  all'articolo  3-bis  e  al  Capo  IV,
          l'identita' digitale di cui agli articoli  3-bis  e  64  si
          applicano anche ai privati, ove non diversamente previsto. 
              4. Le  disposizioni  di  cui  al  capo  V,  concernenti
          l'accesso ai documenti informatici, e la fruibilita'  delle
          informazioni digitali, si applicano anche agli organismi di
          diritto pubblico. 
              5. Le disposizioni del presente Codice si applicano nel
          rispetto  della  disciplina  [rilevante]  in   materia   di
          trattamento dei dati personali  e,  in  particolare,  delle
          disposizioni del Codice in materia di protezione  dei  dati
          personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003,
          n. 196. 
              6. Le disposizioni del presente Codice non si applicano
          limitatamente all'esercizio delle attivita' e  funzioni  di
          ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza  nazionale,
          polizia  giudiziaria  e  polizia  economico-finanziaria   e
          consultazioni elettorali,  nonche'  alle  comunicazioni  di
          emergenza e di allerta in ambito di protezione  civile.  Le
          disposizioni del presente Codice si applicano  al  processo
          civile, penale, amministrativo, contabile e tributario,  in
          quanto  compatibili  e  salvo  che  non  sia   diversamente
          disposto  dalle  disposizioni  in   materia   di   processo
          telematico. 
              6-bis.   Ferma    restando    l'applicabilita'    delle
          disposizioni   del   presente   decreto   agli   atti    di
          liquidazione,  rettifica,  accertamento  e  di  irrogazione
          delle  sanzioni  di  natura  tributaria,  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          delegato , adottato su proposta del Ministro  dell'economia
          e delle finanze, sono stabiliti le modalita' e i termini di
          applicazione delle disposizioni del  presente  codice  alle
          attivita' e funzioni ispettive e di controllo fiscale. ».