Art. 2 1. Tutti gli operatori che svolgono attivita' di call center rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la piena attuazione dell'obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante e il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. A tal fine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni individua, ai sensi dell'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, due codici o prefissi specifici, atti a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attivita' statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attivita' di pubblicita', vendita e comunicazione commerciale. Gli operatori esercenti l'attivita' di call center provvedono ad adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di call center, anche delocalizzati, facendo richiesta di assegnazione delle relative numerazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni previsto al periodo precedente, oppure presentano l'identita' della linea a cui possono essere contattati. L'Autorita' vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma applicando, in caso di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 4, lettera b), del Codice di cui al citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196: «Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti). - (Omissis). 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: (Omissis). b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.». - Si riporta il testo dell'art. 15 del Codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche): «Art. 15 (Numerazione, assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento). - 1. Il Ministero provvede al rilascio dei diritti d'uso di tutte le risorse nazionali di numerazione e la gestione dei piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica, garantendo che a tutti i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico siano assegnati numeri e blocchi di numeri adeguati, fatte salve le eventuali eccezioni previste dal Codice o dalla normativa nazionale. Il Ministero vigila altresi' sull'assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento. 2. L'Autorita' stabilisce i piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica, incluse le connesse modalita' di accesso e svolgimento dei servizi di comunicazione elettronica, e le procedure di assegnazione della numerazione nazionale, nel rispetto dei principi di obiettivita', trasparenza e non discriminazione, in modo da assicurare parita' di trattamento a tutti i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. In particolare, l'Autorita' vigila affinche' l'operatore cui sia stato concesso il diritto d'uso di un blocco di numeri non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle sequenze di numeri da utilizzare per dare accesso ai loro servizi. 3. L'Autorita' pubblica i piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica e le successive modificazioni ed integrazioni agli stessi, con le sole restrizioni imposte da motivi di sicurezza nazionale. 4. L'Autorita' promuove l'armonizzazione di numeri o blocchi di numeri specifici all'interno dell'Unione europea che promuovano al tempo stesso il funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di servizi paneuropei. 5. Il Ministero vigila affinche' non vi siano utilizzi della numerazione non coerenti con le tipologie di servizi per i quali le numerazioni stesse sono disciplinate dai piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica di numerazione. 6. Il Ministero e l'Autorita', al fine di assicurare interoperabilita' completa e globale dei servizi, operano in coordinamento con le organizzazioni internazionali che assumono decisioni in tema di numerazione, assegnazione di nomi a dominio e indirizzamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. 7. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione presta la sua collaborazione all'Autorita'.». - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 29, 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo): «Art. 1 (Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni). - (Omissis). 29. I soggetti che nelle comunicazioni richieste dall'Autorita' espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attivita' non rispondenti al vero, sono puniti con le pene previste dall'art. 2621 del codice civile. 30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalita' prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorita' sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire duecento milioni irrogata dalla stessa Autorita'. 31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorita', impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorita'. 32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la violazione e' di particolare gravita' o reiterata, puo' essere disposta nei confronti del titolare di licenza o autorizzazione o concessione anche la sospensione dell'attivita', per un periodo non superiore ai sei mesi, ovvero la revoca.».