Art. 2 Definizioni 1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento e, inoltre, si intende per «soggetto responsabile» l'operatore del settore alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, con il cui nome o con la cui ragione sociale e' commercializzato il prodotto o, se tale operatore non e' stabilito nell'Unione, l'importatore avente sede nel territorio dell'Unione; e', altresi', individuato come soggetto responsabile l'operatore del settore alimentare il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un marchio depositato o registrato.