Art. 2 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto, adottato  ai  sensi  dell'articolo  4,  del
decreto-legge  n.  91/2017  al  fine  di  favorire  la  creazione  di
condizioni   favorevoli   in   termini   economici,   finanziari    e
amministrativi, che consenta nelle regioni lo sviluppo delle  imprese
gia' operanti nonche' l'insediamento di nuove imprese, fatte salve le
previsioni  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,   lettera   a)   del
decreto-legge n. 91/2017, definisce: 
  a)  le  modalita'  per  l'istituzione  di  ZES,  comprese  le   ZES
interregionali; 
  b) la loro durata; 
  c) i criteri per l'identificazione  e  la  delimitazione  dell'area
della ZES; 
  d) i criteri che disciplinano l'accesso delle aziende; 
  e) il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo dell'art. 4 del decreto-legge 20  giugno
          2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per  la  crescita
          economica nel Mezzogiorno», convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,  si  rimanda  alle  note
          alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge  20
          giugno 2017, n. 91 recante  «Disposizioni  urgenti  per  la
          crescita  economica  nel  Mezzogiorno»,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. 
              «Art. 5. (Benefici fiscali e semplificazioni). - 1.  Le
          nuove imprese e  quelle  gia'  esistenti,  che  avviano  un
          programma di  attivita'  economiche  imprenditoriali  o  di
          investimenti di  natura  incrementale  nella  ZES,  possono
          usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni: 
                a) procedure semplificate, individuate anche a  mezzo
          di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e
          statali  interessate,  e  regimi  procedimentali  speciali,
          recanti  accelerazione  dei   termini   procedimentali   ed
          adempimenti semplificati  rispetto  a  procedure  e  regimi
          previsti  dalla  normativa   regolamentare   ordinariamente
          applicabile, sulla base di criteri derogatori  e  modalita'
          individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da adottare  su  proposta  del  Ministro  per  la
          coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa
          delibera del Consiglio dei ministri; 
                b) accesso alle infrastrutture esistenti  e  previste
          nel Piano di sviluppo strategico della ZES di cui  all'art.
          4, comma 5,  alle  condizioni  definite  dal  soggetto  per
          l'amministrazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n.
          84, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto
          della normativa europea e delle norme vigenti in materia di
          sicurezza, nonche' delle disposizioni vigenti in materia di
          semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto
          legislativo 4 agosto 2016, n. 169. 
              2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES,
          il  credito  d'imposta  di  cui  all'art.  1,  commi  98  e
          seguenti,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,   e'
          commisurato alla  quota  del  costo  complessivo  dei  beni
          acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, per
          ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Si
          applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
          medesimo art. 1,  commi  98  e  seguenti,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208. 
              3. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di
          cui ai commi 1 e 2 e' soggetto al rispetto  delle  seguenti
          condizioni: 
                a) le imprese beneficiarie devono mantenere  la  loro
          attivita' nell'area ZES  per  almeno  sette  anni  dopo  il
          completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni,
          pena la revoca dei benefici concessi e goduti; 
                b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato
          di liquidazione o di scioglimento. 
              4. L'agevolazione di cui al comma  2  e'  concessa  nel
          rispetto di tutte le condizioni  previste  dal  Regolamento
          (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in
          particolare  di  quanto   disposto   dall'art.   14;   agli
          adempimenti di cui all'art.  11  del  medesimo  Regolamento
          provvede il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  o  il
          Ministro  delegato  per  la  coesione  territoriale  e   il
          Mezzogiorno. 
              5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 valutati  in
          25 milioni di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019
          e 150,2 milioni di  euro  nel  2020  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo per  lo  Sviluppo  e  la
          Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1,  comma
          6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le risorse di  cui
          al  periodo  precedente  sono  imputate  alla  quota  delle
          risorse destinata a sostenere interventi nelle  regioni  di
          cui all'art. 4, comma 4.» 
              6. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, con
          cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi
          e degli incentivi concessi,  riferendo  al  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  o  al  Ministro  delegato  per  la
          coesione  territoriale  e  il  Mezzogiorno,  sull'andamento
          delle  attivita'   e   sull'efficacia   delle   misure   di
          incentivazione  concesse,  avvalendosi  di  un   piano   di
          monitoraggio    concordato    con    il    soggetto     per
          l'amministrazione di cui all'art. 4, comma 6, sulla base di
          indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale
          definiti con il decreto di cui all'art. 4, comma 3.».