Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si  applicano  le  definizioni  di
«biologico», «operatore» e «conversione» di cui al  regolamento  (CE)
n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007,  nonche'  le  seguenti
definizioni: 
    a) regolamento: regolamento (CE) n. 834/2007 del  Consiglio,  del
28   giugno   2007,   relativo   alla    produzione    biologica    e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  regolamento
(CEE) n. 2092/91; 
    b) Ministero: Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali; 
    c) Dipartimento:  Dipartimento  dell'Ispettorato  centrale  della
tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
    d) organismo di controllo: ente terzo indipendente  che  effettua
ispezioni   e   certificazioni   sulle   attivita'   di   produzione,
trasformazione,  commercializzazione  e  importazione   di   prodotti
ottenuti secondo il metodo  di  agricoltura  biologica  conformemente
alle disposizioni del regolamento e del presente decreto; 
    e) vigilanza: attivita' di verifica effettuata sugli organismi di
controllo, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento; 
    f)  controllo:  attivita'  finalizzata  a  verificare   che   gli
operatori operino in conformita'  alle  disposizioni  previste  dalla
normativa europea e nazionale in materia di produzione biologica. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti del regolamento  (CE)  n.  834/2007
          del Consiglio, del 28 giugno 2007, si veda nelle note  alle
          premesse.