Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    utilizzatore  non  professionale:  la  persona  che  utilizza   i
prodotti fitosanitari nel corso di un'attivita' non professionale per
il trattamento di piante, sia ornamentali che edibili, non  destinate
alla commercializzazione come pianta intera o parti di essa; 
    prodotto   fitosanitario   destinato   agli   utilizzatori    non
professionali: il prodotto, autorizzato a norma del regolamento  (CE)
1107/2009 ed in conformita' ai requisiti specifici di cui al presente
decreto, che puo' essere acquistato ed utilizzato  anche  da  persona
priva  della  abilitazione  di  cui  all'articolo   9   del   decreto
legislativo n. 150/2012. 
  2.  I  prodotti  fitosanitari  destinati  agli   utilizzatori   non
professionali, di seguito indicati come PFnP, sono distinti in: 
    PFnPO:  prodotti  da  utilizzare  esclusivamente  per  la  difesa
fitosanitaria  di  piante  ornamentali  in  appartamento,  balcone  e
giardino domestico e per il diserbo di  specifiche  aree  all'interno
del  giardino  domestico  compresi   viali,   camminamenti   e   aree
pavimentate; 
    PFnPE: prodotti per la difesa fitosanitaria  di  piante  edibili,
destinate al consumo alimentare come pianta intera o in parti di essa
compresi i frutti, e per il diserbo di  specifiche  aree  all'interno
della superficie coltivata. I PFnPE possono essere destinati anche al
trattamento di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino
domestico e al diserbo di specifiche aree  all'interno  del  giardino
domestico compresi viali,  camminamenti  e  aree  pavimentate;  detti
ulteriori impieghi sono indicati in etichetta. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti al regolamento (CE)  1107/2009,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 9 del predetto  decreto
          legislativo n. 150/2012: 
              «Art. 9 (Certificato  di  abilitazione  all'acquisto  e
          all'utilizzo). - 1.  A  decorrere  dal  26  novembre  2015,
          l'utilizzatore professionale  che  acquista  per  l'impiego
          diretto, per se' o per conto terzi, prodotti fitosanitari e
          coadiuvanti  deve   essere   in   possesso   di   specifico
          certificato di  abilitazione  all'acquisto  e  all'utilizzo
          rilasciato, ai sensi dell'art. 7,  dalle  regioni  e  dalle
          Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i  propri
          ordinamenti. 
              2. I prodotti  fitosanitari  e  i  coadiuvanti  possono
          essere utilizzati soltanto da coloro  che  sono  muniti  di
          apposito  certificato  di   abilitazione   all'acquisto   e
          all'utilizzo rilasciato  dalle  regioni  e  dalle  Province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  secondo   i   propri
          ordinamenti, ai soggetti che siano in possesso dei seguenti
          requisiti: 
                a) siano maggiorenni; 
                b) abbiano frequentato appositi corsi  di  formazione
          ed ottenuto una valutazione positiva nelle materie elencate
          nell'allegato I, in accordo con quanto stabilito nel Piano. 
              3. Il certificato e' valido per  cinque  anni  ed  alla
          scadenza viene rinnovato, a richiesta del titolare,  previa
          verifica  della  partecipazione   a   specifici   corsi   o
          iniziative di aggiornamento. 
              4. Sono  fatte  salve,  fino  alla  loro  scadenza,  le
          abilitazioni all'acquisto rilasciate ai sensi  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.  290,  e
          successive modificazioni.».