Art. 2 
 
                              Finalita' 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto sono finalizzate a: 
    a) garantire la salvaguardia delle foreste nella loro estensione,
distribuzione,  ripartizione  geografica,  diversita'   ecologica   e
bio-culturale; 
    b) promuovere la  gestione  attiva  e  razionale  del  patrimonio
forestale nazionale al fine  di  garantire  le  funzioni  ambientali,
economiche e socio-culturali; 
    c) promuovere e tutelare l'economia forestale, l'economia montana
e  le  rispettive  filiere  produttive  nonche'  lo  sviluppo   delle
attivita'  agro-silvo-pastorali  attraverso  la   protezione   e   il
razionale  utilizzo  del  suolo  e  il  recupero   produttivo   delle
proprieta'  fondiarie  frammentate   e   dei   terreni   abbandonati,
sostenendo  lo  sviluppo  di  forme  di  gestione   associata   delle
proprieta' forestali pubbliche e private; 
    d) proteggere la foresta promuovendo  azioni  di  prevenzione  da
rischi naturali e antropici, di difesa idrogeologica, di difesa dagli
incendi e dalle avversita' biotiche ed abiotiche, di  adattamento  al
cambiamento  climatico,  di   recupero   delle   aree   degradate   o
danneggiate, di sequestro del  carbonio  e  di  erogazione  di  altri
servizi ecosistemici generati dalla gestione forestale sostenibile; 
    e)  promuovere  la  programmazione  e  la  pianificazione   degli
interventi di gestione forestale nel rispetto del ruolo delle regioni
e delle autonomie locali; 
    f) favorire l'elaborazione di principi generali, di linee guida e
di  indirizzo  nazionali  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  del
patrimonio forestale e del paesaggio rurale,  con  riferimento  anche
agli strumenti di intervento previsti dalla politica agricola comune; 
    g)  favorire  la  partecipazione  attiva  del  settore  forestale
italiano alla definizione, implementazione e sviluppo della strategia
forestale europea e delle politiche ad essa collegate; 
    h) garantire e promuovere la conoscenza  e  il  monitoraggio  del
patrimonio forestale nazionale e dei suoi ecosistemi, anche  al  fine
di supportare l'esercizio delle funzioni di  indirizzo  politico  nel
settore forestale e ambientale; 
    i)  promuovere  e  coordinare,  nel  settore,  la  formazione   e
l'aggiornamento degli operatori e la qualificazione delle imprese; 
    l)  promuovere  l'attivita'   di   ricerca,   sperimentazione   e
divulgazione tecnica nel settore forestale; 
    m) promuovere la cultura forestale e l'educazione ambientale. 
  2. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,
d'intesa con la Conferenza unificata ed in coordinamento, per  quanto
di rispettiva competenza, con  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare e con il Ministero dei beni e  delle
attivita' culturali e del turismo, adotta gli  atti  di  indirizzo  e
assicura il coordinamento delle attivita' necessarie a  garantire  il
perseguimento unitario e  su  tutto  il  territorio  nazionale  delle
finalita' di cui al comma 1. 
  3. Per l'ordinato perseguimento delle finalita' di cui ai comma  1,
lo Stato e le regioni  promuovono  accordi,  intese  istituzionali  e
progetti di valenza interregionale e internazionale. 
  4. All'attuazione delle finalita' di cui al presente articolo si fa
fronte nell'ambito delle risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.