Art. 2 
 
 
                           Nuovi stipendi 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il valore del punto parametrale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
come rideterminato dall'articolo 2 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, e' fissato in euro  174,62  annui
lordi. Il  trattamento  stipendiale  del  personale  delle  Forze  di
polizia ad ordinamento civile e', pertanto, incrementato delle misure
mensili lorde e rideterminato nei valori  annui  lordi  di  cui  alla
seguente tabella: 
    

=====================================================================
|                     |             |              | Stipendi annui |
|                     |             |  Incrementi  |   lordi (12    |
|     Qualifiche      |  Parametri  |mensili lordi |  mensilita')   |
+=====================+=============+==============+================+
|                     |             |     Euro     |      Euro      |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Vice questore        |             |              |                |
|aggiunto /           |             |              |                |
|Commissario Capo     |             |              |                |
|coordinatore         |    150,00   |    24,00     |   26.193,00    |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Commissario Capo /   |             |              |                |
|Commissario Capo     |             |              |                |
|penitenziario        |    144,50   |    23,12     |   25.232,59    |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Commissario /        |             |              |                |
|Commissario          |             |              |                |
|penitenziario        |    139,00   |    22,24     |   24.272,18    |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Vice Commissario /   |             |              |                |
|Vice commissario     |             |              |                |
|penitenziario        |    133,25   |    21,32     |   23.268,12    |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Ispettore Superiore  |             |              |                |
|s.UPS sostituto      |             |              |                |
|commissario          |    139,00   |    22,24     |   24.272,18    |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Ispettore Superiore  |             |              |                |
|s.UPS (con 8 anni    |             |              |                |
|nella qualifica)     |    135,50   |    21,68     |   23.661,01    |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Ispettore Superiore  |             |              |                |
|s.UPS                |    133,00   |    21,28     |   23.224,46    |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Ispettore Capo       |    128,00   |    20,48     |   22.351,36    |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Ispettore            |    124,00   |    19,84     |   21.652,88    |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Vice Ispettore       |    120,75   |    19,32     |   21.085,37    |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Sovrintendente Capo  |             |              |                |
|(con 8 anni nella    |             |              |                |
|qualifica)           |    122,50   |    19,60     |   21.390,95    |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Sovrintendente Capo  |    120,25   |    19,24     |   20.998,06    |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Sovrintendente       |    116,25   |    18,60     |   20.299,58    |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Vice Sovrintendente  |    112,25   |    17,96     |   19.601,10    |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Assistente Capo (con |             |              |                |
|8 anni nella         |             |              |                |
|qualifica)           |    113,50   |    18,16     |   19.819,37    |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Assistente Capo      |    111,50   |    17,84     |   19.470,13    |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Assistente           |    108,00   |    17,28     |   18.858,96    |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Agente scelto        |    104,50   |    16,72     |   18.247,79    |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Agente               |    101,25   |    16,20     |   17.680,28    |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+

    
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il valore del punto parametrale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
come rideterminato ai sensi del comma 1  del  presente  articolo,  e'
fissato in euro 175,71 annui lordi. Il  trattamento  stipendiale  del
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e',  pertanto,
incrementato delle misure mensili lorde e  rideterminato  nei  valori
annui lordi di cui alla seguente tabella: 
    

=====================================================================
|                     |             |              | Stipendi annui |
|                     |             |  Incrementi  |   lordi (12    |
|     Qualifiche      |  Parametri  |mensili lordi |  mensilita')   |
+=====================+=============+==============+================+
|                     |             |     Euro     |      Euro      |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Vice questore        |             |              |                |
|aggiunto e           |             |              |                |
|commissario          |             |              |                |
|coordinatore         |             |              |                |
|penitenziario        |    150,00   |    37,63     |   26.356,50    |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Commissario Capo e   |             |              |                |
|Commissario Capo     |             |              |                |
|penitenziario        |    144,50   |    36,25     |   25.390,10    |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Commissario e        |             |              |                |
|Commissario          |             |              |                |
|penitenziario        |    139,00   |    34,87     |   24.423,69    |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Vice Commissario e   |             |              |                |
|Vice Commissario     |             |              |                |
|penitenziario        |    133,25   |    33,42     |   23.413,36    |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Ispettore Superiore  |             |              |                |
|s.UPS sostituto      |             |              |                |
|commissario          |    139,00   |    34,87     |   24.423,69    |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Ispettore Superiore  |             |              |                |
|s.UPS (con 8 anni    |             |              |                |
|nella qualifica)     |    135,50   |    33,99     |   23.808,71    |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Ispettore Superiore  |             |              |                |
|s.UPS                |    133,00   |    33,36     |   23.369,43    |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Ispettore Capo       |    128,00   |    32,11     |   22.490,88    |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Ispettore            |    124,00   |    31,10     |   21.788,04    |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Vice Ispettore       |    120,75   |    30,29     |   21.216,98    |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Sovrintendente Capo  |             |              |                |
|(con 8 anni nella    |             |              |                |
|qualifica)           |    122,50   |    30,73     |   21.524,48    |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Sovrintendente Capo  |    120,25   |    30,16     |   21.129,13    |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Sovrintendente       |    116,25   |    29,16     |   20.426,29    |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Vice Sovrintendente  |    112,25   |    28,16     |   19.723,45    |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Assistente Capo (con |             |              |                |
|8 anni nella         |             |              |                |
|qualifica)           |    113,50   |    28,47     |   19.943,09    |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Assistente Capo      |    111,50   |    27,97     |   19.591,67    |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Assistente           |    108,00   |    27,09     |   18.976,68    |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Agente scelto        |    104,50   |    26,21     |   18.361,70    |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Agente               |    101,25   |    25,40     |   17.790,64    |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
    
  3. A decorrere dal 1° ottobre 2017 fermo  restando  il  valore  del
punto parametrale di cui al comma 2, il trattamento  stipendiale  del
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, tenuto  conto
della scala parametrale,  cosi'  come  modificata  dall'articolo  45,
comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e', pertanto,
incrementato delle misure mensili lorde e  rideterminato  nei  valori
annui lordi di cui alla seguente tabella: 
    

=====================================================================
|                            |           |            |  Stipendi   |
|                            |           | Incrementi | annui lordi |
|                            |           |  mensili   |     (12     |
|         Qualifiche         | Parametri |   lordi    | mensilita') |
+============================+===========+============+=============+
|Vice Questore aggiunto /    |           |            |             |
|Commissario Coordinatore    |           |            |             |
|penitenziario               |   154,00  |   38,63    |  27.059,34  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Commissario Capo/           |           |            |             |
|Commissario Capo            |           |            |             |
|penitenziario               |   150,50  |   37,75    |  26.444,36  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Commissario/Commissario     |           |            |             |
|penitenziario               |   148,00  |   37,12    |  26.005,08  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Vice Commissario / Vice     |           |            |             |
|commissario penitenziario   |   136,75  |   34,30    |  24.028,34  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Sostituto Commissario       |           |            |             |
|"coordinatore"              |   148,00  |   37,12    |  26.005,08  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Sostituto Commissario       |   143,50  |   36,00    |  25.214,39  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Ispettore Superiore (con 8  |           |            |             |
|anni)                       |   140,00  |   35,12    |  24.599,40  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Ispettore Superiore         |   137,50  |   34,49    |  24.160,13  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Ispettore capo              |   133,50  |   33,49    |  23.457,29  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Ispettore                   |   131,00  |   32,86    |  23.018,01  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Vice Ispettore              |   124,75  |   31,29    |  21.919,82  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Sovrintendente Capo         |           |            |             |
|"coordinatore"              |   131,00  |   32,86    |  23.018,01  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Sovrintendente Capo (con 4  |           |            |             |
|anni nel grado)             |   125,75  |   31,54    |  22.095,53  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Sovrintendente Capo         |   124,25  |   31,17    |  21.831,97  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Sovrintendente              |   121,50  |   30,48    |  21.348,77  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Vice Sovrintendente         |   116,75  |   29,28    |  20.514,14  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Assistente Capo             |           |            |             |
|"coordinatore"              |   121,50  |   30,48    |  21.348,77  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Assistente Capo (con 5 anni |           |            |             |
|nel grado)                  |   117,00  |   29,35    |  20.558,07  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Assistente Capo             |   116,50  |   29,22    |  20.470,22  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Assistente                  |   112,00  |   28,09    |  19.679,52  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Agente scelto               |   108,50  |   27,22    |  19.064,54  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Agente                      |   105,25  |   26,40    |  18.493,48  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
    
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il valore del punto parametrale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
come rideterminato ai sensi del comma 2  del  presente  articolo,  e'
fissato in euro 178,05 annui lordi. Il  trattamento  stipendiale  del
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e',  pertanto,
incrementato delle misure mensili lorde e  rideterminato  nei  valori
annui lordi di cui alla seguente tabella: 
    

+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|                            |           |            |  Stipendi   |
|                            |           | Incrementi | annui lordi |
|                            |           |  mensili   |     (12     |
|Qualifiche                  | Parametri |   lordi    | mensilita') |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Commissario Capo/           |           |            |             |
|Commissario Capo            |           |            |             |
|penitenziario               |   150,50  |   67,10    |  26.796,53  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Commissario/Commissario     |           |            |             |
|penitenziario               |   148,00  |   65,98    |  26.351,40  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Vice Commissario / Vice     |           |            |             |
|Commissario penitenziario   |   136,75  |   60,97    |  24.348,34  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Sostituto Commissario       |           |            |             |
|"coordinatore"              |   148,00  |   65,98    |  26.351,40  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Sostituto Commissario       |   143,50  |   63,98    |  25.550,18  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Ispettore Superiore (con 8  |           |            |             |
|anni nella qualifica)       |   140,00  |   62,42    |  24.927,00  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Ispettore Superiore         |   137,50  |   61,30    |  24.481,88  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Ispettore capo              |   133,50  |   59,52    |  23.769,68  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Ispettore                   |   131,00  |   58,40    |  23.324,55  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Vice Ispettore              |   124,75  |   55,62    |  22.211,74  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Sovrintendente Capo         |           |            |             |
|"coordinatore"              |   131,00  |   58,40    |  23.324,55  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Sovrintendente Capo (con 4  |           |            |             |
|anni nella qualifica)       |   125,75  |   56,06    |  22.389,79  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Sovrintendente Capo         |   124,25  |   55,39    |  22.122,71  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Sovrintendente              |   121,50  |   54,17    |  21.633,08  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Vice Sovrintendente         |   116,75  |   52,05    |  20.787,34  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Assistente Capo             |           |            |             |
|"coordinatore"              |   121,50  |   54,17    |  21.633,08  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Assistente Capo (con 5 anni |           |            |             |
|nella qualifica)            |   117,00  |   52,16    |  20.831,85  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Assistente Capo             |   116,50  |   51,94    |  20.742,83  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Assistente                  |   112,00  |   49,93    |  19.941,60  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Agente scelto               |   108,50  |   48,37    |  19.318,43  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Agente                      |   105,25  |   46,92    |  18.739,76  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+

    
  5. Il trattamento stipendiale, come  rideterminato  dai  precedenti
commi,  per  la  quota  parte  relativa  all'indennita'   integrativa
speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel  trattamento  stesso  ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, del  decreto  legislativo  30  maggio
2003, n. 193, non modifica la base di  calcolo  ai  fini  della  base
pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177,  e  successive
modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma  10,  della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul
trattamento complessivo fruito, in base  alle  vigenti  disposizioni,
dal personale in servizio all'estero. 
  6. I valori stipendiali di cui ai commi da 1 a comma 4 del presente
articolo  includono   l'elemento   provvisorio   della   retribuzione
corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale ai  sensi  degli
articoli 1, comma 3, del decreto del Presidente della  Repubblica  11
settembre 2007, n. 170, 1, comma 452, della legge 27  dicembre  2013,
n. 147 e del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  27
febbraio 2017. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 30 maggio 2003, n. 193,  recante  «Sistema  dei
          parametri stipendiali per il personale non dirigente  delle
          Forze  di  polizia  e   delle   Forze   armate,   a   norma
          dell'articolo 7 della legge 29 marzo  2001,  n.  86»,  come
          modificato dal decreto del Presidente  della  Repubblica  1
          ottobre 20110, n. 184. 
              «Art. 2. Sistema dei parametri stipendiali 
                1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, al  personale  di
          cui all'articolo 1 sono attribuiti i parametri  stipendiali
          indicati nelle tabelle  1  e  2,  che  costituiscono  parte
          integrante   del   presente   decreto,   con    contestuale
          soppressione dei previgenti livelli stipendiali. 
                1-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella  2
          di cui al comma 1 e' sostituita dalla seguente. I  relativi
          parametri  stipendiali,  correlati   all'anzianita'   nella
          qualifica o nel grado, sono attribuiti  dopo  gli  anni  di
          effettivo servizio prestati nella stessa qualifica o  grado
          ivi indicati e comunque con decorrenza non anteriore al  1°
          ottobre 2017. 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              1-ter.  Ai  primi   marescialli   che   conseguono   la
          promozione al grado di luogotenente antecedentemente al  1°
          ottobre 2017, a decorrere dalla  data  della  promozione  e
          fino al 30  settembre  2017,  e'  attribuito  il  parametro
          stipendiale vigente per il primo maresciallo con  qualifica
          di luogotenente. 
              1-quater. A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al  31
          dicembre 2017 ai maggiori e ai tenenti colonnelli  e  gradi
          corrispondenti   con   un'anzianita'   di   servizio    dal
          conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di
          aspirante,  inferiore  a  tredici  anni  e'  attribuito  il
          parametro stipendiale 154,00. 
              2. I parametri correlati all'anzianita' nella qualifica
          o nel grado sono attribuiti dopo  otto  anni  di  effettivo
          servizio nella stessa qualifica o grado. 
              3. A decorrere  dal  1°  gennaio  2005  il  trattamento
          stipendiale e' determinato dal prodotto tra il  valore  del
          punto di parametro e i parametri riportati nelle tabelle  1
          e 2. 
              4. In sede di prima applicazione del  presente  decreto
          il valore del punto di parametro e' fissato in euro  149,15
          annui lordi e l'attribuzione dei parametri di cui al  comma
          1 avviene in base alle qualifiche  o  ai  gradi  rivestiti,
          nonche' alle posizioni di provenienza al 1°  gennaio  2005,
          individuate nelle tabelle 3, 4 e 5, che costituiscono parte
          integrante del presente  decreto.  Nelle  medesime  tabelle
          sono altresi' indicati gli stipendi annui lordi alla stessa
          data  in  applicazione  del  sistema  di  cui  al  presente
          articolo, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2. 
              5. Fermi restando i parametri  stabiliti  dal  presente
          decreto, la determinazione  dei  miglioramenti  stipendiali
          derivanti dai  rinnovi  degli  accordi  sindacali  e  dalle
          procedure  di  concertazione,  a  decorrere   dal   biennio
          2004-2005, si effettua aumentando il valore  del  punto  di
          parametro.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 184, recante
          «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia
          ad ordinamento civile e del provvedimento di  concertazione
          per le Forze di polizia ad ordinamento militare  -  biennio
          economico 2008-2009»: 
              «Art. 2. Nuovi stipendi 
                1. A decorrere dal 1° gennaio  2008,  il  valore  del
          punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 3,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre  2007,
          n.  170,  e'  fissato  in  euro  165,65  annui  lordi.   Il
          trattamento  stipendiale  del  personale  delle  Forze   di
          polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2,
          comma 2, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  16
          aprile 2009, n. 51, e', pertanto, incrementato delle misure
          mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui
          alla seguente tabella: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                2. A decorrere dal 1° gennaio  2009,  il  valore  del
          punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 3,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre  2007,
          n.  170,  e'  fissato  in  euro  172,70  annui  lordi.   Il
          trattamento  stipendiale  del  personale  delle  Forze   di
          polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2,
          comma 2, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  16
          aprile 2009, n. 51, e', pertanto, incrementato delle misure
          mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui
          alla seguente tabella: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              3. Il trattamento stipendiale, come  rideterminato  dai
          commi   precedenti,   per   la   quota    parte    relativa
          all'indennita'  integrativa  speciale,  conglobata  dal  1°
          gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi  dell'articolo
          3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
          non  modifica  la  base  di  calcolo  ai  fini  della  base
          pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976,  n.  177,  e
          successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo
          2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  e  non  ha
          effetti diretti e  indiretti  sul  trattamento  complessivo
          fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in
          servizio all'estero. 
              4. I  valori  stipendiali  di  cui  ai  commi  1  e  2,
          assorbono   l'elemento   provvisorio   della   retribuzione
          corrisposto quale indennita'  di  vacanza  contrattuale  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  45,  comma  1  del
          citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95: 
              «Art. 45. Disposizioni finali e finanziarie 
                1. A decorrere dal 1° ottobre  2017,  la  tabella  1,
          allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,  e'
          sostituita dalla tabella D allegata al presente decreto e i
          relativi parametri sono  comunque  attribuiti  a  decorrere
          dalla medesima data. Il  contributo  straordinario  di  cui
          all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n.
          208,  come  prorogato  dal  decreto  del   Presidente   del
          consiglio dei ministri del 27 febbraio  2017,  adottato  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c),  della  legge
          11 dicembre 2016, n. 232, cessa di essere corrisposto  alla
          data del 30 settembre 2017 e, al personale in servizio alla
          medesima data, e' corrisposto l'assegno lordo una tantum di
          cui alla tabella E. A decorrere dal 1°  ottobre  2017  sono
          determinati i  seguenti  importi  orari  del  compenso  per
          lavoro straordinario: 
              a) assistente capo e qualifiche e gradi  corrispondenti
          con 5 anni di anzianita' di qualifica o grado:  euro  11,59
          feriale, 13,10 notturno o festivo, 15,11 notturno festivo; 
              b)   sovrintendente   capo   e   qualifiche   e   gradi
          corrispondenti con 4 anni  di  anzianita'  di  qualifica  o
          grado: euro 12,59 feriale, 14,23 notturno o festivo,  16,42
          notturno festivo; 
              c) sostituto commissario coordinatore e denominazioni e
          qualifiche  corrispondenti:  euro  14,83   feriale,   16,76
          notturno o festivo, 19,35 notturno festivo. 
                A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre
          2017, ai  vice  questori  aggiunti  e  gradi  e  qualifiche
          corrispondenti con anzianita' di ruolo inferiore a 13  anni
          e'  attribuito  il  parametro  stipendiale  154.   Per   il
          personale  che,  alla  data  del  1°  gennaio  2018,  abbia
          maturato una anzianita' di tredici anni  dal  conseguimento
          della nomina al ruolo  dei  commissari  o  ad  ufficiale  e
          riveste la qualifica di  commissario  capo,  vice  questore
          aggiunto   e   vice   questore   e   qualifiche   e   gradi
          corrispondenti,   fino   all'inquadramento   nel    livello
          retributivo  del  vice  questore  e  qualifiche   e   gradi
          corrispondenti con piu' di diciotto anni dal  conseguimento
          della nomina al ruolo dei commissari  o  ad  ufficiale,  il
          compenso  per  lavoro  straordinario  continua  ad   essere
          corrisposto nelle seguenti misure orarie lorde: euro  24,20
          feriale diurno;  euro  27,35  feriale  notturno  o  festivo
          diurno; euro 31,56 festivo notturno. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  3,  comma  1  del
          decreto  legislativo  30  maggio  2003,  n.  193,   recante
          «Sistema dei parametri stipendiali  per  il  personale  non
          dirigente delle Forze di polizia e delle  Forze  armate,  a
          norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86»: 
              «Art. 3. Effetti del sistema dei parametri stipendiali 
              1. A decorrere dal  1°  gennaio  2005  nello  stipendio
          basato sul sistema  dei  parametri  confluiscono  i  valori
          stipendiali correlati ai livelli retributivi,  l'indennita'
          integrativa speciale, gli scatti gerarchici  e  aggiuntivi,
          nonche' gli emolumenti pensionabili indicati nelle  tabelle
          3, 4 e 5. 
                (Omissis).». 
              La legge 29 aprile 1976 n. 177,  recante  «Collegamento
          delle pensioni del settore  pubblico  alla  dinamica  delle
          retribuzioni. Miglioramento del trattamento  di  quiescenza
          del personale statale e degli iscritti alle casse  pensioni
          degli istituti di previdenza» e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 7 maggio 1976, n. 120. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma  10  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma  del  sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare»: 
              «Art. 2. Armonizzazione 
                (Omissis). 
                10.  Nei  casi  di  applicazione  dei  commi  1  e  2
          dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n.  724,  in
          materia di assoggettamento alla ritenuta in  conto  entrate
          del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della
          base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9  opera
          per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
          previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge  29  aprile
          1976, n. 177, rispettivamente,  per  il  personale  civile,
          militare, ferroviario e per quello  previsto  dall'articolo
          15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  1,  comma  3  del
          decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre  2007,
          n. 170, recante «Recepimento dell'accordo sindacale  e  del
          provvedimento  di  concertazione  per  il   personale   non
          dirigente delle Forze di polizia ad  ordinamento  civile  e
          militare  (quadriennio  normativo   2006-2009   e   biennio
          economico 2006-2007)». 
              «Art. 1. Ambito di applicazione e durata 
              (Omissis). 
              3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari  a  tre
          mesi  dalla  data  di  scadenza   della   parte   economica
          disciplinata dal presente decreto, al personale di  cui  al
          comma 1 e' corrisposto, a partire dal mese  successivo,  un
          elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta  per
          cento del tasso di  inflazione  programmato,  applicato  ai
          parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre  mesi  di
          vacanza contrattuale, detto importo e'  pari  al  cinquanta
          per cento del tasso di inflazione programmato  e  cessa  di
          essere erogato dalla  decorrenza  degli  effetti  economici
          previsti dal nuovo decreto del Presidente della  Repubblica
          emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a),  del
          decreto legislativo n. 195 del 1995.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 452  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato - legge di stabilita' 2014)»: 
              «Art. 1. 
              (Omissis). 
              452. Per gli anni 2015-2018,  l'indennita'  di  vacanza
          contrattuale da computare quale anticipazione dei  benefici
          complessivi che saranno  attribuiti  all'atto  del  rinnovo
          contrattuale ai sensi dell'articolo 47-bis,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e'  quella  in
          godimento al 31 dicembre 2013  ai  sensi  dell'articolo  9,
          comma  17,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e successive modificazioni. 
              (Omissis).». 
              Il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri
          del 27 febbraio 2017, recante «Ripartizione  del  Fondo  di
          cui all'articolo 1, comma  365,  della  legge  11  dicembre
          2016, n. 232 - Legge di bilancio 2017», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2017, n. 75.