Art. 2 Sedi di esame 1. L'esame di Stato per l'abilitazione di cui all'articolo 1 si svolge, ai sensi dell'articolo 4, presso tutte le universita' sedi del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia. 2. Il laureato in Medicina e Chirurgia puo' sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione solo presso la sede dell'universita' in cui ha svolto l'ultimo anno di corso ed ha conseguito il titolo di cui all'articolo 1, comma 1.