Art. 2 
 
 
                            Sedi di esame 
 
  1. L'esame di Stato per l'abilitazione di  cui  all'articolo  1  si
svolge, ai sensi dell'articolo 4, presso tutte  le  universita'  sedi
del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia. 
  2. Il laureato in Medicina e Chirurgia puo'  sostenere  l'esame  di
Stato per l'abilitazione solo presso la sede dell'universita' in  cui
ha svolto l'ultimo anno di corso ed ha conseguito il  titolo  di  cui
all'articolo 1, comma 1.