Art. 2 
 
               Sostegno al reddito in caso cessazione 
                       del rapporto di lavoro 
 
  1.  Per  gli  anni  2018,  2019  e  2020,  ai  lavoratori  di   cui
all'articolo 1, comma  2,  il  cui  rapporto  di  lavoro  e'  risolto
dall'amministratore  giudiziario   o   dall'Agenzia   nazionale   per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita' organizzata secondo le previsioni del programma  di
prosecuzione o di ripresa dell'attivita' di cui all'articolo  41  del
decreto legislativo n. 159 del 2011 e che non hanno i  requisiti  per
accedere  alla  Nuova  prestazione  di  Assicurazione   Sociale   per
l'Impiego - NASpI, l'INPS concede, su  richiesta  dell'amministratore
giudiziario o dell'Agenzia, previa autorizzazione scritta del giudice
delegato, per la durata di quattro mesi, un'indennita' mensile, priva
di copertura figurativa, pari alla meta' dell'importo massimo mensile
della NASpI di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4
marzo 2015, n. 22, nel rispetto dello specifico limite di spesa  come
definito dal decreto di cui all'articolo 7, comma 2. L'indennita'  di
cui al primo periodo  e'  riconosciuta  ai  lavoratori  in  stato  di
disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 150. 
  2. L'indennita' di cui al comma 1 non puo' essere richiesta  per  i
soggetti di cui all'articolo 1, comma 5. 
  3. L'indennita' di cui al comma 1 cessa di essere  corrisposta  nel
momento in cui le condizioni di esclusione  di  cui  all'articolo  1,
comma 5, si realizzano  ed  e'  revocata,  con  effetto  retroattivo,
quando tali condizioni sono accertate successivamente. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Per  il  testo  dell'art.  41  del  citato   decreto
          legislativo n. 159 del 2011, si veda la nota all'art. 1. 
              - Si riporta l'art. 4,  comma  2,  del  citato  decreto
          legislativo n. 22 del 2015: 
              «Art. 4 (Calcolo e misura). - (Omissis). 
              Nei casi in cui la  retribuzione  mensile  sia  pari  o
          inferiore nel 2015 all'importo di  1.195  euro,  rivalutato
          annualmente sulla base della variazione  dell'indice  ISTAT
          dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e  degli
          impiegati intercorsa nell'anno precedente, la NASpI e' pari
          al 75 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui
          la retribuzione mensile sia superiore al  predetto  importo
          l'indennita' e' pari al 75 per cento del  predetto  importo
          incrementato di una  somma  pari  al  25  per  cento  della
          differenza  tra  la  retribuzione  mensile  e  il  predetto
          importo. La NASpI non puo' in ogni caso superare  nel  2015
          l'importo  mensile  massimo  di  1.300   euro,   rivalutato
          annualmente sulla base della variazione  dell'indice  ISTAT
          dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e  degli
          impiegati intercorsa nell'anno precedente.». 
              - Si riporta  l'art.  19  del  decreto  legislativo  14
          settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino  della
          normativa  in  materia  di  servizi  per  il  lavoro  e  di
          politiche attive, ai sensi  dell'art.  1,  comma  3,  della
          legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
              «Art.  19  (Stato  di  disoccupazione).   -   1.   Sono
          considerati disoccupati i soggetti  privi  di  impiego  che
          dichiarano, in forma  telematica,  al  sistema  informativo
          unitario delle politiche del lavoro di cui all'art. 13,  la
          propria  immediata  disponibilita'  allo   svolgimento   di
          attivita' lavorativa e alla partecipazione alle  misure  di
          politica attiva del lavoro concordate  con  il  centro  per
          l'impiego. 
              2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione
          ai sensi dell'art. 1, comma  2,  lettera  c),  del  decreto
          legislativo n. 181 del 2000,  si  intendono  riferiti  alla
          definizione di cui al presente articolo. 
              3. Lo stato di disoccupazione e'  sospeso  in  caso  di
          rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi. 
              4. Allo scopo di  accelerare  la  presa  in  carico,  i
          lavoratori dipendenti possono effettuare  la  registrazione
          di cui  al  comma  1  dal  momento  della  ricezione  della
          comunicazione  di  licenziamento,  anche  in  pendenza  del
          periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente  comma  i
          lavoratori sono considerati "a rischio di disoccupazione". 
              5. Sulla base delle informazioni  fornite  in  sede  di
          registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono
          assegnati ad una classe  di  profilazione,  allo  scopo  di
          valutarne  il  livello  di   occupabilita',   secondo   una
          procedura automatizzata di elaborazione dei dati  in  linea
          con i migliori standard internazionali. 
              6.   La   classe   di   profilazione   e'    aggiornata
          automaticamente ogni novanta giorni,  tenendo  conto  della
          durata della  disoccupazione  e  delle  altre  informazioni
          raccolte mediante le attivita' di servizio. 
              7. Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione
          come disoccupato da parte di soggetti non disponibili  allo
          svolgimento dell'attivita' lavorativa,  a  decorrere  dalla
          data di entrata in vigore del  presente  decreto  le  norme
          nazionali  o  regionali  ed  i  regolamenti  comunali   che
          condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di
          disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non
          occupazione. Sulla base di specifiche  convenzioni  l'ANPAL
          consente   alle   amministrazioni   pubbliche   interessate
          l'accesso ai dati essenziali  per  la  verifica  telematica
          della condizione di non occupazione.».