Art. 2 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Le imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura
giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime  contabile
adottato, nonche' gli enti non commerciali, possono  beneficiare  del
credito  d'imposta  in  relazione  agli  investimenti   in   campagne
pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche  on-line,  e
sulle  emittenti  televisive  e  radiofoniche  locali,  analogiche  o
digitali, effettuati a partire dal 1° gennaio  2018,  il  cui  valore
superi di almeno l'1 per cento gli analoghi  investimenti  effettuati
sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente. L'incremento
percentuale e' riferito al complesso degli  investimenti  effettuati,
rispetto all'anno precedente, sui mezzi di  informazione  di  cui  al
periodo precedente. 
  2. I medesimi soggetti di cui al comma 1  possono  beneficiare  del
credito di imposta  esclusivamente  sugli  investimenti  pubblicitari
incrementali sulla stampa  quotidiana  e  periodica,  anche  on-line,
effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017,  purche'  il  loro
valore superi almeno dell'1  per  cento  l'ammontare  degli  analoghi
investimenti effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi  mezzi  di
informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016. 
  3. Il credito  d'imposta  e'  pari  al  75  per  cento  del  valore
incrementale degli investimenti effettuati, tenendo conto del  limite
massimo   complessivo   delle   risorse   di   bilancio   annualmente
appositamente stanziate, che costituisce tetto di spesa. 
  4. Il credito d'imposta di cui al comma 3  e'  elevato  al  90  per
cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese, di cui  alla
raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio  2003,
e al decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile  2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, e nel
caso di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
17 dicembre 2012, n.  221.  La  concessione  della  maggiorazione  e'
subordinata al perfezionamento, con esito positivo,  della  procedura
di notifica alla Commissione europea,  in  pendenza  della  quale  e'
concessa la misura ordinaria del 75 per cento. 
  5. Ai destinatari del  credito  d'imposta  si  applicano,  ai  fini
dell'attribuzione del beneficio, le disposizioni di cui  all'articolo
91 e seguenti del decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,
ovvero quelle di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre
2012, n.190, per le categorie di operatori economici ivi previsti. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il riferimento alla citata Raccomandazione  della
          Commissione 2003/361/CE, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il riferimento al citato decreto ministeriale  18
          aprile 2005, si veda nelle note alle premesse. 
              -  Per  il   riferimento   all'art.   25   del   citato
          decreto-legge n. 179 del 2012,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo degli articoli da  91  a  95  del
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice  delle
          leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  nonche'
          nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,
          a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
          136), pubblicato nel Supplemento  Ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226: 
              «Art. 91 (Informazione antimafia). - 1. I  soggetti  di
          cui  all'art.  83,  commi   1   e   2,   devono   acquisire
          l'informazione di  cui  all'art.  84,  comma  3,  prima  di
          stipulare,  approvare   o   autorizzare   i   contratti   e
          subcontratti, ovvero prima di  rilasciare  o  consentire  i
          provvedimenti indicati nell'art. 67, il cui valore sia: 
                a) pari o superiore a quello determinato dalla  legge
          in attuazione delle direttive  comunitarie  in  materia  di
          opere e  lavori  pubblici,  servizi  pubblici  e  pubbliche
          forniture, indipendentemente dai  casi  di  esclusione  ivi
          indicati; 
                b) superiore a 150.000 euro  per  le  concessioni  di
          acque pubbliche o di beni demaniali per lo  svolgimento  di
          attivita' imprenditoriali, ovvero  per  la  concessione  di
          contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo  o  altre
          erogazioni  dello  stesso  tipo  per  lo   svolgimento   di
          attivita' imprenditoriali; 
                c) superiore a 150.000 euro per  l'autorizzazione  di
          subcontratti,    cessioni,    cottimi,    concernenti    la
          realizzazione di opere o lavori pubblici o  la  prestazione
          di servizi o forniture pubbliche. 
              1-bis. L'informazione  antimafia  e'  sempre  richiesta
          nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli  demaniali
          che ricadono nell'ambito dei regimi  di  sostegno  previsti
          dalla politica agricola  comune,  a  prescindere  dal  loro
          valore complessivo, nonche' su tutti i terreni agricoli,  a
          qualunque  titolo  acquisiti,  che  usufruiscono  di  fondi
          europei per un importo superiore a 5.000 euro. 
              2. E' vietato, a pena di nullita', il frazionamento dei
          contratti, delle concessioni o  delle  erogazioni  compiuto
          allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo. 
              3. La richiesta dell'informazione antimafia deve essere
          effettuata attraverso la  banca  dati  nazionale  unica  al
          momento dell'aggiudicazione  del  contratto  ovvero  trenta
          giorni prima della stipula del subcontratto. 
              4. L'informazione antimafia e' richiesta  dai  soggetti
          interessati di cui all'art. 83, commi 1  e  2,  che  devono
          indicare: 
                a)  la  denominazione   dell'amministrazione,   ente,
          azienda,  societa'  o  impresa  che  procede   all'appalto,
          concessione o erogazione o che e' tenuta ad autorizzare  il
          subcontratto, la cessione o il cottimo; 
                b) l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto,
          concessione o erogazione; 
                c) gli estremi  della  deliberazione  dell'appalto  o
          della  concessione  ovvero   del   titolo   che   legittima
          l'erogazione; 
                d) le complete generalita'  dell'interessato  e,  ove
          previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di societa',
          impresa, associazione o consorzio, la  denominazione  e  la
          sede, nonche' le complete generalita' degli altri  soggetti
          di cui all'art. 85; 
              e). 
              5. Il prefetto competente estende gli accertamenti pure
          ai soggetti che risultano poter  determinare  in  qualsiasi
          modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa. Per le imprese
          costituite  all'estero  e  prive  di  sede  secondaria  nel
          territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei
          riguardi delle persone fisiche  che  esercitano  poteri  di
          amministrazione, di rappresentanza o di  direzione.  A  tal
          fine,  il  prefetto  verifica  l'assenza  delle  cause   di
          decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'art. 67,
          e accerta se risultano elementi  dai  quali  sia  possibile
          desumere  la  sussistenza  di  tentativi  di  infiltrazione
          mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui
          all'art. 98, comma 3. Il prefetto, anche sulla  documentata
          richiesta      dell'interessato,      aggiorna      l'esito
          dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti
          ai fini dell'accertamento dei  tentativi  di  infiltrazione
          mafiosa. 
              6. Il prefetto puo', altresi', desumere il tentativo di
          infiltrazione mafiosa da provvedimenti  di  condanna  anche
          non definitiva per reati  strumentali  all'attivita'  delle
          organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi  da
          cui risulti che l'attivita' d'impresa possa, anche in  modo
          indiretto, agevolare le attivita' criminose  o  esserne  in
          qualche modo condizionata, nonche' dall'accertamento  delle
          violazioni degli  obblighi  di  tracciabilita'  dei  flussi
          finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.
          136, commesse con la condizione della reiterazione prevista
          dall'art. 8-bis della legge 24 novembre 1981,  n.  689.  In
          tali casi, entro il termine di cui  all'art.  92,  rilascia
          l'informazione antimafia interdittiva. 
              7. Con regolamento, adottato con decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro della  giustizia,
          con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e  con
          il Ministro dello sviluppo economico,  ai  sensi  dell'art.
          17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sono  individuate
          le  diverse  tipologie   di   attivita'   suscettibili   di
          infiltrazione mafiosa  nell'attivita'  di  impresa  per  le
          quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle
          situazioni ambientali che determinano un  maggiore  rischio
          di   infiltrazione   mafiosa,   e'   sempre    obbligatoria
          l'acquisizione della documentazione  indipendentemente  dal
          valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione
          o provvedimento di cui all'art. 67. 
              7-bis.   Ai   fini   dell'adozione   degli    ulteriori
          provvedimenti  di  competenza  di  altre   amministrazioni,
          l'informazione  antimafia  interdittiva,  anche  emessa  in
          esito   all'esercizio   dei   poteri   di    accesso,    e'
          tempestivamente comunicata anche in via telematica: 
                a)   alla    Direzione    nazionale    antimafia    e
          antiterrorismo e ai soggetti di cui agli articoli 5,  comma
          1, e 17, comma 1; 
                b) al soggetto di cui all'art. 83, commi 1 e  2,  che
          ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia; 
                c) alla camera di commercio del luogo  dove  ha  sede
          legale l'impresa oggetto di accertamento; 
                d) al prefetto che ha  disposto  l'accesso,  ove  sia
          diverso da quello che ha adottato  l'informativa  antimafia
          interdittiva; 
                e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso
          la direzione investigativa antimafia; 
                f) all'osservatorio dei contratti  pubblici  relativi
          ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita'
          per  la  vigilanza  sui   contratti   pubblici,   ai   fini
          dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'art.
          7, comma 10, del decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
          163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di
          cui all'art. 62-bis del decreto legislativo 7  marzo  2005,
          n. 82; 
                g) all'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
          mercato per  le  finalita'  previste  dall'art.  5-ter  del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; 
                h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti; 
                i) al Ministero dello sviluppo economico; 
                l)  agli  uffici   delle   Agenzie   delle   entrate,
          competenti per il luogo dove ha sede legale  l'impresa  nei
          cui   confronti   e'   stato    richiesto    il    rilascio
          dell'informazione antimafia. 
              Art. 92 (Termini per il rilascio delle informazioni). -
          1.   Il    rilascio    dell'informazione    antimafia    e'
          immediatamente conseguente alla consultazione  della  banca
          dati nazionale  unica  quando  non  emerge,  a  carico  dei
          soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza,
          di sospensione o di divieto di cui  all'art.  67  o  di  un
          tentativo di infiltrazione  mafiosa  di  cui  all'art.  84,
          comma 4. In tali casi l'informazione antimafia  liberatoria
          attesta che la stessa e' emessa utilizzando il collegamento
          alla banca dati nazionale unica. 
              2. Fermo restando quanto previsto dall'art.  91,  comma
          6, quando dalla consultazione della  banca  dati  nazionale
          unica emerge la  sussistenza  di  cause  di  decadenza,  di
          sospensione o di  divieto  di  cui  all'art.  67  o  di  un
          tentativo di infiltrazione  mafiosa  di  cui  all'art.  84,
          comma 4, il prefetto  dispone  le  necessarie  verifiche  e
          rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta
          giorni dalla data della consultazione. Quando le  verifiche
          disposte siano di particolare complessita', il prefetto  ne
          da'   comunicazione   senza   ritardo   all'amministrazione
          interessata,  e  fornisce  le  informazioni  acquisite  nei
          successivi quarantacinque giorni. Il prefetto  procede  con
          le stesse modalita' quando  la  consultazione  della  banca
          dati nazionale  unica  e'  eseguita  per  un  soggetto  che
          risulti non censito. 
              2-bis.   L'informazione   antimafia   interdittiva   e'
          comunicata dal prefetto,  entro  cinque  giorni  dalla  sua
          adozione, all'impresa, societa' o associazione interessata,
          secondo le modalita' previste dall'art.  79,  comma  5-bis,
          del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163.   Il
          prefetto, adottata l'informazione  antimafia  interdittiva,
          verifica  altresi'  la  sussistenza  dei  presupposti   per
          l'applicazione delle misure di cui all'art. 32,  comma  10,
          del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,  e,  in
          caso positivo, ne  informa  tempestivamente  il  Presidente
          dell'Autorita' nazionale anticorruzione. 
              3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo,
          ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti  di
          cui all'art. 83, commi 1 e 2, procedono  anche  in  assenza
          dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti,
          le agevolazioni e le altre erogazioni di  cui  all'art.  67
          sono corrisposti sotto condizione risolutiva e  i  soggetti
          di cui all'art. 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni
          e le concessioni o recedono dai contratti, fatto  salvo  il
          pagamento  del  valore  delle  opere  gia'  eseguite  e  il
          rimborso  delle  spese  sostenute  per   l'esecuzione   del
          rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite. 
              4. La revoca  e  il  recesso  di  cui  al  comma  3  si
          applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di
          infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente  alla
          stipula  del  contratto,  alla  concessione  dei  lavori  o
          all'autorizzazione del subcontratto. 
              5. Il versamento delle erogazioni di cui  all'art.  67,
          comma 1, lettera g), puo' essere in ogni caso sospeso  fino
          alla ricezione da parte dei  soggetti  richiedenti  di  cui
          all'art. 83,  commi  1  e  2,  dell'informazione  antimafia
          liberatoria. 
              Art.  93  (Poteri  di  accesso   e   accertamento   del
          prefetto). - 1. Per l'espletamento delle funzioni  volte  a
          prevenire infiltrazioni mafiose nei  pubblici  appalti,  il
          prefetto dispone accessi ed accertamenti nei cantieri delle
          imprese  interessate  all'esecuzione  di  lavori  pubblici,
          avvalendosi, a tal  fine,  dei  gruppi  interforze  di  cui
          all'art. 5, comma 3, del decreto del Ministro  dell'interno
          14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  54
          del 5 marzo 2004. 
              2. Ai fini di cui al comma 1 sono  imprese  interessate
          all'esecuzione di lavori  pubblici  tutti  i  soggetti  che
          intervengono a qualunque titolo nel ciclo di  realizzazione
          dell'opera,  anche  con  noli  e  forniture   di   beni   e
          prestazioni di  servizi,  ivi  compresi  quelli  di  natura
          intellettuale,  qualunque  sia   l'importo   dei   relativi
          contratti o dei subcontratti. 
              3. Al termine degli accessi  ed  accertamenti  disposti
          dal prefetto, il gruppo  interforze  redige,  entro  trenta
          giorni, la relazione contenente i dati  e  le  informazioni
          acquisite  nello  svolgimento   dell'attivita'   ispettiva,
          trasmettendola al prefetto che ha disposto l'accesso. 
              4. Il prefetto, acquisita la relazione di cui al  comma
          3, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 5, valuta  se  dai
          dati raccolti possano desumersi, in  relazione  all'impresa
          oggetto di accertamento e nei confronti  dei  soggetti  che
          risultano poter determinare in qualsiasi modo le  scelte  o
          gli indirizzi  dell'impresa  stessa,  elementi  relativi  a
          tentativi di infiltrazione  mafiosa  di  cui  all'art.  84,
          comma 4 ed all'art. 91, comma 6. In tal caso,  il  prefetto
          emette,  entro  quindici  giorni  dall'acquisizione   della
          relazione    del    gruppo    interforze,    l'informazione
          interdittiva, previa eventuale  audizione  dell'interessato
          secondo le modalita' individuate dal successivo comma 7. 
              5. Qualora si tratti di impresa avente  sede  in  altra
          provincia, il prefetto che ha disposto l'accesso  trasmette
          senza   ritardo   gli   atti   corredati   dalla   relativa
          documentazione al prefetto competente, che provvede secondo
          le modalita' stabilite nel comma 4. 
              6. 
              7.    Il    prefetto     competente     al     rilascio
          dell'informazione, ove lo ritenga utile, sulla  base  della
          documentazione e delle informazioni  acquisite  invita,  in
          sede di  audizione  personale,  i  soggetti  interessati  a
          produrre,  anche  allegando  elementi   documentali,   ogni
          informazione ritenuta utile. 
              8.  All'audizione  di  cui  al  comma  7,  si  provvede
          mediante comunicazione formale da inviarsi al  responsabile
          legale dell'impresa, contenente l'indicazione della data  e
          dell'ora e dell'Ufficio della prefettura ove dovra'  essere
          sentito l'interessato ovvero persona da lui delegata. 
              9. Dell'audizione viene  redatto  apposito  verbale  in
          duplice  originale,  di  cui  uno  consegnato  nelle   mani
          dell'interessato. 
              10. I dati acquisiti nel corso degli accessi di cui  al
          presente articolo  devono  essere  inseriti  a  cura  della
          Prefettura della  provincia  in  cui  e'  stato  effettuato
          l'accesso, nel sistema informatico,  costituito  presso  la
          Direzione investigativa antimafia,  previsto  dall'art.  5,
          comma 4, del citato decreto del  Ministro  dell'interno  in
          data 14 marzo 2003. 
              11. Al fine di rendere omogenea la raccolta dei dati di
          cui al precedente comma su tutto il  territorio  nazionale,
          il personale  incaricato  di  effettuare  le  attivita'  di
          accesso e accertamento nei cantieri si avvale  di  apposite
          schede    informative    predisposte    dalla     Direzione
          investigativa  antimafia  e  da  questa  rese   disponibili
          attraverso il collegamento telematico  di  interconnessione
          esistente con  le  Prefetture  -  Uffici  Territoriali  del
          Governo. 
              Art. 94 (Effetti delle informazioni del prefetto). - 1.
          Quando emerge la sussistenza  di  cause  di  decadenza,  di
          sospensione o di  divieto  di  cui  all'art.  67  o  di  un
          tentativo di infiltrazione mafiosa,  di  cui  all'art.  84,
          comma 4 ed all'art. 91, comma 6, nelle societa'  o  imprese
          interessate, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 cui
          sono  fornite  le  informazioni  antimafia,   non   possono
          stipulare,  approvare   o   autorizzare   i   contratti   o
          subcontratti,  ne'  autorizzare,  rilasciare   o   comunque
          consentire le concessioni e le erogazioni. 
              2.  Qualora  il  prefetto  non  rilasci  l'informazione
          interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel  caso  di
          lavori o forniture di somma urgenza  di  cui  all'art.  92,
          comma 3 qualora la sussistenza  di  una  causa  di  divieto
          indicata nell'art. 67 o gli elementi relativi  a  tentativi
          di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84,  comma  4,  ed
          all'art. 91 comma 6, siano accertati  successivamente  alla
          stipula del contratto, i soggetti di cui all'art. 83, commi
          1 e 2, salvo  quanto  previsto  al  comma  3,  revocano  le
          autorizzazioni e le concessioni o  recedono  dai  contratti
          fatto salvo  il  pagamento  del  valore  delle  opere  gia'
          eseguite  e  il  rimborso   delle   spese   sostenute   per
          l'esecuzione  del  rimanente,  nei  limiti  delle  utilita'
          conseguite. 
              3. I soggetti di cui all'art. 83,  commi  1  e  2,  non
          procedono alle  revoche  o  ai  recessi  di  cui  al  comma
          precedente  nel  caso  in  cui  l'opera  sia  in  corso  di
          ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e  servizi
          ritenuta essenziale  per  il  perseguimento  dell'interesse
          pubblico, qualora il  soggetto  che  la  fornisce  non  sia
          sostituibile in tempi rapidi. 
              4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3  si  applicano
          anche  nel  caso  in  cui  emergano  elementi  relativi   a
          tentativi di infiltrazione. 
              Art. 95 (Disposizioni relative ai contratti  pubblici).
          - 1. Se taluna delle situazioni da cui emerge un  tentativo
          di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84, comma  4,  ed
          all'art. 91,  comma  6,  interessa  un'impresa  diversa  da
          quella  mandataria  che  partecipa  ad  un'associazione   o
          raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o
          di sospensione di cui all'art. 67 non operano nei confronti
          delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa
          sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione
          del contratto. La sostituzione puo' essere effettuata entro
          trenta giorni dalla comunicazione  delle  informazioni  del
          prefetto  qualora  esse  pervengano  successivamente   alla
          stipulazione del contratto. 
              2. Le disposizioni del comma 1 si applicano  anche  nel
          caso di consorzi non obbligatori. 
              3.   Il   prefetto    della    provincia    interessata
          all'esecuzione dei contratti di cui all'art. 91,  comma  1,
          lettera a)  e'  tempestivamente  informato  dalla  stazione
          appaltante della pubblicazione del bando di gara  e  svolge
          gli accertamenti preliminari sulle imprese  locali  per  le
          quali il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa, nel
          caso   di    partecipazione,    e'    ritenuto    maggiore.
          L'accertamento di una delle situazioni  da  cui  emerge  un
          tentativo di infiltrazione mafiosa,  di  cui  all'art.  84,
          comma 4, ed all'art. 91, comma 6, comporta il divieto della
          stipula del contratto, nonche' del subappalto, degli  altri
          subcontratti,  delle  cessioni  o  dei  cottimi,   comunque
          denominati, indipendentemente dal valore.». 
              - Si riporta il testo del comma 52  dell'art.  1  della
          legge  6  novembre  2012,  n.  190  (Disposizioni  per   la
          prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
          dell'illegalita'    nella    pubblica     amministrazione),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13  novembre  2012,  n.
          265: 
              «Art.  1  (Disposizioni  per  la   prevenzione   e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione). - (Omissis). 
              52. Per le attivita' imprenditoriali di cui al comma 53
          la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria  da
          acquisire  indipendentemente  dalle  soglie  stabilite  dal
          codice di cui al decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.
          159, e' obbligatoriamente acquisita  dai  soggetti  di  cui
          all'art. 83,  commi  1  e  2,  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione,  anche
          in  via  telematica,  di  apposito  elenco  di   fornitori,
          prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
          tentativi di infiltrazione mafiosa  operanti  nei  medesimi
          settori.  Il  suddetto  elenco  e'  istituito  presso  ogni
          prefettura.  L'iscrizione  nell'elenco  e'  disposta  dalla
          prefettura della provincia in cui il  soggetto  richiedente
          ha la propria sede. Si applica l'art. 92, commi 2 e 3,  del
          citato decreto legislativo n. 159 del 2011.  La  prefettura
          effettua   verifiche   periodiche   circa   la   perdurante
          insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e,  in
          caso  di   esito   negativo,   dispone   la   cancellazione
          dell'impresa dall'elenco.».