Art. 2 
 
     Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527  
 
  1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 1, e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 1. 1. Il presente decreto  costituisce  attuazione  della
direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della
detenzione di armi. 
  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle  armi  da
fuoco della categoria A della direttiva, limitatamente ai casi in cui
la detenzione e il porto sono consentiti nel territorio dello  Stato,
nonche' alle armi da fuoco delle  categorie  B  e  C  della  medesima
direttiva.»; 
    b) l'articolo 1-bis e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 1-bis. 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
        a) "arma da fuoco", qualsiasi  arma  portatile  a  canna  che
espelle, e' progettata per espellere o  puo'  essere  trasformata  al
fine di espellere un colpo, una pallottola o un  proiettile  mediante
l'azione di un propellente combustibile, ad eccezione  degli  oggetti
di cui al punto III dell'allegato I  della  direttiva  91/477/CEE,  e
successive modificazioni. Si considera,  altresi',  "arma  da  fuoco"
qualsiasi oggetto idoneo a essere trasformato al fine di espellere un
colpo, una  pallottola  o  un  proiettile  mediante  l'azione  di  un
propellente combustibile se: 
          1) ha l'aspetto di un'arma da fuoco e, 
          2)   come   risultato   delle   sue   caratteristiche    di
fabbricazione o del materiale a  tal  fine  utilizzato,  puo'  essere
cosi' trasformato; 
        b) "parte", ciascuna delle seguenti componenti essenziali: la
canna, il telaio, il fusto,  comprese  le  parti  sia  superiore  sia
inferiore (upper receiver e lower receiver),  nonche',  in  relazione
alle  modalita'  di   funzionamento,   il   carrello,   il   tamburo,
l'otturatore o il blocco di culatta che, in quanto oggetti  distinti,
rientrano nella categoria in cui  e'  stata  classificata  l'arma  da
fuoco  sulla  quale  sono  installati  o  sono  destinati  ad  essere
installati; 
        c)  "armi  da  fuoco  camuffate":  le   armi   fabbricate   o
trasformate in modo da assumere le caratteristiche  esteriori  di  un
altro oggetto; 
        d)  "munizione",  l'insieme  della  cartuccia  o   dei   suoi
componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le
pallottole  o  i  proiettili,  utilizzati  in  un'arma  da  fuoco   a
condizione che tali componenti siano soggetti ad autorizzazione; 
        e) "tracciabilita'", il controllo sistematico dei passaggi di
proprieta' dal fabbricante  all'acquirente,  o,  laddove  consentito,
della disponibilita' delle  armi  da  fuoco  e  delle  loro  parti  e
munizioni, per finalita' di prevenzione e repressione  dei  reati  in
materia, nonche' per  finalita'  di  analisi  dei  relativi  fenomeni
criminali; 
        f) "intermediario", qualsiasi  persona  fisica  o  giuridica,
diversa dall'armaiolo e dai soggetti che esercitano la sola attivita'
di trasporto, che svolge, pur senza avere la materiale disponibilita'
di armi da fuoco, loro parti o munizioni, un'attivita'  professionale
consistente integralmente o in parte: 
          1)  nella  negoziazione  o  organizzazione  di  transazioni
dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di armi da fuoco,
loro parti o munizioni; 
          2) nell'organizzazione del trasferimento di armi da  fuoco,
loro parti o munizioni all'interno  del  territorio  nazionale  o  di
altro Stato membro, dallo Stato italiano ad altro Stato anche terzo e
viceversa o fra uno Stato membro e  un  altro  Stato  anche  terzo  e
viceversa; 
        g) "armaiolo",  qualsiasi  persona  fisica  o  giuridica  che
esercita un'attivita' professionale consistente  integralmente  o  in
parte in una o piu' attivita' fra le seguenti: 
          1)   fabbricazione,   commercio,   scambio,   assemblaggio,
locazione, riparazione, disattivazione, modifica o trasformazione  di
armi da fuoco o loro parti; 
          2)   fabbricazione,   commercio,   scambio,   modifica    o
trasformazione di munizioni.». 
 
          Note all'art. 2: 
 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          30 dicembre 1992, n. 527, si veda nelle note alle premesse.