Art. 2 Norme transitorie e abrogazioni 1. Le disposizioni del presente decreto relative ai siti web e alle applicazioni mobili, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge n. 4 del 2004, come sostituito dall'articolo 1, comma 10, del presente decreto, limitatamente ai siti web e alle applicazioni mobili, si applicano come segue: a) ai siti web non pubblicati prima del 23 settembre 2018: a decorrere dal 23 settembre 2019; b) ai siti web non contemplati dalla lettera a): a decorrere dal 23 settembre 2020; c) alle applicazioni mobili: a decorrere dal 23 giugno 2021. 2. Gli articoli 6 e 10 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono abrogati. Fino alla pubblicazione delle Linee guida di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, continuano ad applicarsi le disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 10 della medesima legge. 3. L'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' abrogato e ogni richiamo a tale disposizione si intende riferito all'articolo 3-quinquies della legge n. 4 del 2004, come introdotto dal presente decreto. 4. Il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005, e' abrogato a decorrere dalla data di pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 11 della legge n. 4 del 2004, come sostituito dall'articolo 1, comma 10, del presente decreto.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 11 della citata legge 9 gennaio 2004, n. 4, come sostituito dal presente decreto, si veda nelle note all'art. 1. - Il testo degli articoli 6 e 10 della citata legge 9 gennaio 2004, n. 4, cosi' recita: - Per il testo dell'art. 9 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi della legge 17 dicembre 2012, n. 221 si veda nelle note alle premesse.