Art. 2 
 
                   Norme transitorie e abrogazioni 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto relative ai siti web e alle
applicazioni mobili, ad eccezione di  quanto  disposto  dall'articolo
11, comma 1, lettera a), della legge n. 4 del 2004,  come  sostituito
dall'articolo 1, comma 10, del  presente  decreto,  limitatamente  ai
siti web e alle applicazioni mobili, si applicano come segue: 
  a) ai siti web non  pubblicati  prima  del  23  settembre  2018:  a
decorrere dal 23 settembre 2019; 
  b) ai siti web non contemplati dalla lettera a): a decorrere dal 23
settembre 2020; 
  c) alle applicazioni mobili: a decorrere dal 23 giugno 2021. 
  2. Gli articoli 6 e 10 della legge  9  gennaio  2004,  n.  4,  sono
abrogati.  Fino  alla  pubblicazione  delle  Linee   guida   di   cui
all'articolo 11 della legge 9  gennaio  2004,  n.  4,  continuano  ad
applicarsi le disposizioni adottate in  attuazione  dell'articolo  10
della medesima legge. 
  3. L'articolo 9, comma 8, del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, e' abrogato e ogni  richiamo  a  tale  disposizione  si  intende
riferito all'articolo 3-quinquies della legge n.  4  del  2004,  come
introdotto dal presente decreto. 
  4. Il decreto del Ministro per  l'innovazione  e  le  tecnologie  8
luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto
2005, e' abrogato a decorrere dalla data di pubblicazione delle linee
guida di cui  all'articolo  11  della  legge  n.  4  del  2004,  come
sostituito dall'articolo 1, comma 10, del presente decreto. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il  testo  dell'art.  11  della  citata  legge  9
          gennaio 2004, n. 4, come sostituito dal  presente  decreto,
          si veda nelle note all'art. 1. 
              - Il testo degli articoli 6 e 10 della citata  legge  9
          gennaio 2004, n. 4, cosi' recita: 
              - Per il testo dell'art. 9 del decreto-legge 18 ottobre
          2012, n. 179 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi della legge  17  dicembre
          2012, n. 221 si veda nelle note alle premesse.