Art. 2 
 
Prolungamento della durata massima del trattenimento dello  straniero
  nei Centri di permanenza per il rimpatrio  e  disposizioni  per  la
  realizzazione dei medesimi Centri 
 
  1. All'articolo 14, al comma 5, del decreto legislativo  25  luglio
1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al quinto  periodo  la  parola  «novanta»  e'  sostituita  dalla
seguente: «centottanta»; 
  b) al  sesto  periodo  la  parola  «novanta»  e'  sostituita  dalla
seguente: «centottanta». 
  2. Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori per la
costruzione, il completamento, l'adeguamento  e  la  ristrutturazione
dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del  decreto  legislativo
25 luglio 1998, n. 286, per un periodo non superiore  a  tre  anni  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per
lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria,  e'
autorizzato  il  ricorso  alla  procedura  negoziata   senza   previa
pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo  63  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.  50.  Nel  rispetto  dei  principi  di
trasparenza,   concorrenza   e   rotazione,    l'invito    contenente
l'indicazione dei criteri di  aggiudicazione  e'  rivolto  ad  almeno
cinque operatori economici, se sussistono  in  tale  numero  soggetti
idonei. 
  3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.