Art. 2 
 
                Modifiche alle norme sull'ordinamento 
            penitenziario in tema di lavoro penitenziario 
 
  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 20  (Lavoro).  -  1.  Negli  istituti  penitenziari  e  nelle
strutture ove siano eseguite misure privative della  liberta'  devono
essere favorite in ogni modo la destinazione  dei  detenuti  e  degli
internati al lavoro e la loro partecipazione a  corsi  di  formazione
professionale. A tal fine,  possono  essere  organizzati  e  gestiti,
all'interno  e  all'esterno  dell'istituto,  lavorazioni  e   servizi
attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti  e  degli
internati.   Possono,   altresi',   essere   istituite    lavorazioni
organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e corsi
di formazione professionale organizzati e svolti da enti  pubblici  o
privati. 
  2. Il lavoro  penitenziario  non  ha  carattere  afflittivo  ed  e'
remunerato. 
  3. L'organizzazione e i  metodi  del  lavoro  penitenziario  devono
riflettere quelli del lavoro nella societa' libera  al  fine  di  far
acquisire ai soggetti una preparazione  professionale  adeguata  alle
normali  condizioni  lavorative  per  agevolarne   il   reinserimento
sociale. 
  4. Presso ogni istituto penitenziario e' istituita una  commissione
composta dal direttore o altro dirigente penitenziario delegato,  dai
responsabili dell'area sicurezza  e  dell'area  giuridico-pedagogica,
dal  dirigente  sanitario  della  struttura  penitenziaria,   da   un
funzionario  dell'ufficio  per  l'esecuzione  penale   esterna,   dal
direttore del centro per l'impiego  o  da  un  suo  delegato,  da  un
rappresentante sindacale unitariamente designato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale e
un  rappresentante  unitariamente  designato   dalle   organizzazioni
sindacali   comparativamente   piu'   rappresentative    a    livello
territoriale. Per ogni componente viene  indicato  un  supplente.  La
commissione delibera a maggioranza dei presenti. Ai componenti  della
commissione non spetta la corresponsione di alcun  compenso,  gettoni
di presenza, indennita', rimborsi spese e altri  emolumenti  comunque
denominati. 
  5. La commissione di cui al comma 4, dandone adeguata  pubblicita',
provvede a: 
    a) formare due elenchi, uno generico e l'altro per qualifica, per
l'assegnazione al lavoro dei  detenuti  e  degli  internati,  tenendo
conto  esclusivamente  dell'anzianita'  di  disoccupazione   maturata
durante lo  stato  di  detenzione  e  di  internamento,  dei  carichi
familiari e delle abilita' lavorative possedute, e  privilegiando,  a
parita' di condizioni, i condannati, con esclusione  dei  detenuti  e
degli internati sottoposti al regime di sorveglianza  particolare  di
cui all'articolo 14-bis; 
    b) individuare le attivita' lavorative o i  posti  di  lavoro  ai
quali, per motivi di sicurezza, sono assegnati detenuti o  internati,
in deroga agli elenchi di cui alla lettera a); 
    c) stabilire criteri per l'avvicendamento  nei  posti  di  lavoro
alle  dipendenze  dell'amministrazione  penitenziaria,  nel  rispetto
delle  direttive  emanate   dal   dipartimento   dell'amministrazione
penitenziaria. 
  6.  Alle  riunioni  della  commissione  partecipa,   senza   potere
deliberativo, un rappresentante dei detenuti e degli internati. 
  7. Resta salvo il potere del direttore di derogare, per  specifiche
ragioni di sicurezza, ai criteri di assegnazione al lavoro di cui  al
comma 5, lettera a). 
  8.  Gli  organi  centrali   e   territoriali   dell'amministrazione
penitenziaria   stipulano   apposite   convenzioni   di   inserimento
lavorativo con soggetti pubblici  o  privati  o  cooperative  sociali
interessati a fornire opportunita' di lavoro a detenuti o  internati.
Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di  svolgimento
dell'attivita'   lavorativa,   la   formazione   e   il   trattamento
retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica. Le proposte
di   convenzione   sono   pubblicate   a   cura   del    Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria sul proprio sito istituzionale.  I
soggetti privati disponibili ad accettare le proposte di  convenzione
trasmettono  al  Dipartimento  i  relativi  progetti  di   intervento
unitamente al curriculum dell'ente. I progetti e  i  curriculum  sono
pubblicati a cura del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
sul proprio sito istituzionale. Della convenzione stipulata  e'  data
adeguata pubblicita' con le forme previste dal presente  comma.  Agli
operatori privati, che agiscono per conto degli  enti  menzionati  al
primo periodo, si applica l'articolo 78. 
  9. Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga  alle  norme
di contabilita' generale dello Stato  e  di  quelle  di  contabilita'
speciale  e  previa  autorizzazione  del  Ministro  della  giustizia,
possono vendere prodotti delle lavorazioni  penitenziarie  o  rendere
servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e
degli internati a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto
conto, per quanto possibile, dei  prezzi  praticati  per  prodotti  o
servizi corrispondenti nella zona in cui e' situato l'istituto. 
  10. I proventi delle manifatture carcerarie e il corrispettivo  dei
servizi,  prodotti  o  forniti   dall'amministrazione   penitenziaria
impiegando l'attivita' lavorativa dei  detenuti  e  degli  internati,
sono  versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
annualmente riassegnati, con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, all'apposito capitolo del Ministero  della  giustizia,
allo scopo di promozione e sviluppo della formazione professionale  e
del lavoro dei detenuti e degli internati. 
  11. I detenuti  e  gli  internati,  in  considerazione  delle  loro
attitudini, possono essere ammessi a esercitare, per  proprio  conto,
attivita' artigianali, intellettuali o  artistiche,  nell'ambito  del
programma di trattamento. 
  12. I detenuti e gli internati possono essere ammessi a  esercitare
attivita' di produzione di beni da destinare  all'autoconsumo,  anche
in alternativa alla normale attivita'  lavorativa.  Con  decreto  del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  sono   stabilite   le   modalita'   di   svolgimento
dell'attivita' in autoconsumo, anche mediante l'uso di beni e servizi
dell'amministrazione penitenziaria. 
  13. La durata delle prestazioni  lavorative  non  puo'  superare  i
limiti stabiliti dalle leggi vigenti in  materia  di  lavoro  e  sono
garantiti il riposo festivo, il riposo annuale retribuito e la tutela
assicurativa e  previdenziale.  Ai  detenuti  e  agli  internati  che
frequentano i corsi di formazione professionale e svolgono i tirocini
e' garantita, nei limiti  degli  stanziamenti  regionali,  la  tutela
assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti. 
  14. Agli effetti della presente legge, per  la  costituzione  e  lo
svolgimento di rapporti di  lavoro  nonche'  per  l'assunzione  della
qualita' di socio nelle cooperative  sociali  di  cui  alla  legge  8
novembre 1991, n. 381, non si applicano le incapacita'  derivanti  da
condanne penali o civili. 
  15. Entro il 31 marzo di ogni  anno  il  Ministro  della  giustizia
trasmette al Parlamento una analitica relazione  circa  lo  stato  di
attuazione  delle  disposizioni  di  legge  relative  al  lavoro  dei
detenuti nell'anno precedente.»; 
    b) all'articolo 20-bis,  comma  2,  le  parole:  «applicando,  in
quanto compatibili,  le  disposizioni  di  cui  all'undicesimo  comma
dell'art. 20,» sono soppresse; 
    c) dopo l'articolo 20-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 20-ter (Lavoro di pubblica utilita'). - 1. I detenuti  e  gli
internati possono chiedere di essere ammessi a  prestare  la  propria
attivita' a titolo volontario e gratuito nell'ambito di  progetti  di
pubblica   utilita',   tenendo   conto   anche    delle    specifiche
professionalita' e attitudini lavorative. 
  2. La partecipazione ai progetti puo' consistere  in  attivita'  da
svolgersi a favore di amministrazioni dello Stato, regioni, province,
comuni,  comunita'  montane,  unioni  di  comuni,  aziende  sanitarie
locali, enti o organizzazioni, anche  internazionali,  di  assistenza
sociale,  sanitaria  e  di  volontariato,  sulla  base  di   apposite
convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le  attivita'
relative  ai  progetti  possono  svolgersi  anche  all'interno  degli
istituti penitenziari e non possono in alcun caso avere ad oggetto la
gestione o l'esecuzione dei servizi d'istituto. 
  3. Le attivita' di  cui  al  comma  2  possono  essere  organizzate
dall'amministrazione  penitenziaria  anche  affidando  la   direzione
tecnica   a   persone   estranee   all'amministrazione,   ai    sensi
dell'articolo 20-bis. 
  4. La partecipazione a progetti di pubblica utilita' deve svolgersi
con modalita' che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio,
di famiglia e di salute dei condannati e degli internati. 
  5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma  4,  e,  in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 48 del decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.  230,  nonche'  quelle
del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001. 
  6. I detenuti e gli internati per il delitto  di  cui  all'articolo
416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi  delle
condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni in esso previste  non  possono  essere
assegnati a prestare la propria attivita' all'esterno  dell'istituto.
I detenuti e gli internati possono  essere  assegnati  al  lavoro  di
pubblica utilita' svolto all'esterno in condizioni idonee a garantire
l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo  15.  Se  si
tratta di detenuti e internati per uno dei delitti indicati nei commi
1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, diversi da  quelli  indicati
al primo periodo, ai fini  di  cui  all'articolo  21,  comma  4,  per
l'assegnazione al lavoro di pubblica utilita' svolto  all'esterno  il
magistrato  di  sorveglianza  tiene  prioritariamente   conto   delle
esigenze di prevenire il pericolo  di  commissione  di  altri  reati,
della natura del reato commesso, della condotta tenuta,  nonche'  del
significativo rapporto tra la pena espiata e la pena residua. 
  7. Il numero e  la  qualita'  dei  progetti  di  pubblica  utilita'
promossi  dagli  istituti  penitenziari   costituiscono   titolo   di
priorita' nell'assegnazione agli stessi dei fondi di cui all'articolo
2, comma 2, lettere a) e d), del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 10 aprile  2017,  n.  102,  nei  termini  e  secondo  le
modalita'  stabilite  dalle  apposite  disposizioni   di   attuazione
adottate dalla Cassa delle ammende.»; 
    d) all'articolo 21, comma 4-bis, le parole: «la  disposizione  di
cui al secondo  periodo  del  comma  sedicesimo  dell'art.  20»  sono
sostituite dalle seguenti: «la disposizione di cui al secondo periodo
del comma 13 dell'articolo 20»; 
    e) all'articolo 21, comma 4-ter, sono soppressi il primo  periodo
e, al secondo periodo, la parola «inoltre»; 
    f) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  22   (Determinazione   della   remunerazione).   -   1.   La
remunerazione per ciascuna categoria  di  detenuti  e  internati  che
lavorano  alle  dipendenze  dell'amministrazione   penitenziaria   e'
stabilita,  in  relazione  alla  quantita'  e  qualita'  del   lavoro
prestato, in misura pari  ai  due  terzi  del  trattamento  economico
previsto dai contratti collettivi.»; 
    g) all'articolo 25-bis, comma 1, il secondo e  il  terzo  periodo
sono sostituiti dai seguenti: 
  «Esse    sono     presiedute     dal     provveditore     regionale
dell'amministrazione penitenziaria e sono composte dal dirigente  del
centro  per  la  giustizia  minorile,  dal   direttore   dell'ufficio
interdistrettuale dell'esecuzione penale esterna, dai rappresentanti,
in  sede  locale,  delle   associazioni   imprenditoriali   e   delle
associazioni  cooperative,  dai  rappresentanti  della  regione   che
operino nel settore del lavoro e della formazione professionale e  da
un rappresentante di ANPAL. Ai  componenti  delle  commissioni,  come
sopra individuate, non spetta la corresponsione  di  alcun  compenso,
gettoni di presenza, indennita', rimborsi spese  e  altri  emolumenti
comunque denominati.»; 
    h) dopo l'articolo 25-bis e' inserito il seguente: 
  «Art.   25-ter   (Assistenza   per   l'accesso   alle   prestazioni
previdenziali e assistenziali). - 1. L'amministrazione  penitenziaria
e' tenuta a  rendere  disponibile  a  favore  dei  detenuti  e  degli
internati, anche attraverso apposite convenzioni non onerose con enti
pubblici e privati, un servizio di assistenza all'espletamento  delle
pratiche  per  il  conseguimento  di  prestazioni   assistenziali   e
previdenziali e l'erogazione di servizi e misure di  politica  attiva
del lavoro.»; 
    i) all'articolo 46 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «Coloro che hanno terminato l'espiazione della pena o che non  sono
piu' sottoposti a misura di sicurezza  detentiva  e  che  versano  in
stato  di  disoccupazione  ai  sensi  dell'articolo  19  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150,  accedono,  nei  limiti  delle
risorse  disponibili   a   legislazione   vigente,   all'assegno   di
ricollocazione di cui all'articolo 23 del citato decreto, se ne fanno
richiesta nel termine di sei mesi dalla data della dimissione.»; 
    l) all'articolo 74, quinto comma, il numero 3) e' abrogato. 
  2. Il Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  312,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, e' integrato dell'importo di 3.000.000 di euro
annui a decorrere dal 2020, anche  per  le  finalita'  connesse  alla
copertura degli  obblighi  assicurativi  contro  le  malattie  e  gli
infortuni, in favore dei detenuti  e  degli  internati  impegnati  in
lavori di pubblica utilita' ai sensi dell'articolo 20-ter della legge
26 luglio 1975, n. 354. 
  3. All'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo  30
ottobre 1992, n. 444, le parole: «d'intesa con gli organi  periferici
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono  sostituite
dalle seguenti: «d'intesa con ANPAL». 
  4. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre  1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre  1996,
n.  608,  e'  aggiunto,  in  fine,   il   seguente   periodo:   «Tali
comunicazioni sono effettuate anche nel caso di lavoratori detenuti o
internati che prestano la loro attivita' all'interno  degli  istituti
penitenziari alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria o  di
altri enti, pubblici o privati.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 20-bis della citata
          legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato  dal  decreto
          qui pubblicato: 
              «Art. 20-bis (Modalita' di organizzazione del  lavoro).
          -  1.  Il   provveditore   regionale   dell'Amministrazione
          penitenziaria puo'  affidare,  con  contratto  d'opera,  la
          direzione tecnica  delle  lavorazioni  a  persone  estranee
          all'Amministrazione penitenziaria, le quali curano anche la
          specifica formazione dei responsabili delle  lavorazioni  e
          concorrono alla qualificazione professionale dei  detenuti,
          d'intesa con la regione. Possono essere inoltre  istituite,
          a titolo sperimentale, nuove lavorazioni,  avvalendosi,  se
          necessario, dei servizi prestati  da  imprese  pubbliche  o
          private ed acquistando le relative progettazioni. 
              2. L'Amministrazione penitenziaria,  inoltre,  promuove
          la vendita dei  prodotti  delle  lavorazioni  penitenziarie
          anche  mediante  apposite  convenzioni  da  stipulare   con
          imprese pubbliche o private, che abbiano una  propria  rete
          di distribuzione commerciale. 
              3. Previo  assenso  della  direzione  dell'istituto,  i
          privati  che  commissionano  forniture  all'Amministrazione
          penitenziaria possono, in deroga alle norme di contabilita'
          generale dello Stato e a quelle di  contabilita'  speciale,
          effettuare  pagamenti  differiti,  secondo  gli  usi  e  le
          consuetudini vigenti. 
              4. Sono abrogati l'art. 1 della legge 3 luglio 1942, n.
          971, e l'art. 611 delle disposizioni  approvate  con  regio
          decreto 16 maggio 1920, n. 1908.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 21 della  citata  legge
          26 luglio 1975, n. 354, come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato: 
              «Art. 21 (Lavoro all'esterno). -  1. I detenuti  e  gli
          internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in
          condizioni idonee a garantire l'attuazione  positiva  degli
          scopi previsti dall'art. 15.  Tuttavia,  se  si  tratta  di
          persona condannata alla pena della reclusione per  uno  dei
          delitti indicati nei commi 1, 1-ter  e  1-quater  dell'art.
          4-bis, l'assegnazione al  lavoro  all'esterno  puo'  essere
          disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e,
          comunque, di non  oltre  cinque  anni.  Nei  confronti  dei
          condannati all'ergastolo l'assegnazione puo' avvenire  dopo
          l'espiazione di almeno dieci anni. 
              2. I detenuti  e  gli  internati  assegnati  al  lavoro
          all'esterno sono avviati a prestare  la  loro  opera  senza
          scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria  per  motivi
          di  sicurezza.  Gli  imputati  sono   ammessi   al   lavoro
          all'esterno   previa   autorizzazione   della    competente
          autorita' giudiziaria. 
              3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro  deve
          svolgersi  sotto  il  diretto  controllo  della   direzione
          dell'istituto a cui il detenuto o l'internato e' assegnato,
          la quale puo' avvalersi a tal fine del personale dipendente
          e del servizio sociale. 
              4. Per ciascun condannato o internato il  provvedimento
          di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo  dopo
          l'approvazione del magistrato di sorveglianza. 
              4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e  la
          disposizione  di  cui  al  secondo  periodo  del  comma  13
          dell'articolo 20 si applicano anche  ai  detenuti  ed  agli
          internati  ammessi  a  frequentare  corsi   di   formazione
          professionale all'esterno degli istituti penitenziari. 
              4-ter.  I  detenuti  e  gli  internati  possono  essere
          assegnati  a  prestare  la  propria  attivita'   a   titolo
          volontario e  gratuito  a  sostegno  delle  famiglie  delle
          vittime dei reati da loro commessi. L'attivita' e' in  ogni
          caso svolta con modalita' che non pregiudichino le esigenze
          di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei  detenuti
          e  degli  internati.  Sono  esclusi  dalle  previsioni  del
          presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di
          cui all'articolo 416-bis del codice penale e per i  delitti
          commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso
          articolo ovvero al  fine  di  agevolare  l'attivita'  delle
          associazioni in esso  previste.  Si  applicano,  in  quanto
          compatibili, le modalita'  previste  nell'articolo  54  del
          decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  25-bis  della  citata
          legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato  dal  decreto
          qui pubblicato: 
              «Art.  25-bis  (Commissioni  regionali  per  il  lavoro
          penitenziario).  -  1.  Sono   istituite   le   commissioni
          regionali per il lavoro penitenziario. Esse sono presiedute
          dal     provveditore     regionale     dell'amministrazione
          penitenziaria e sono composte dal dirigente del centro  per
          la   giustizia   minorile,   dal   direttore   dell'ufficio
          interdistrettuale  dell'esecuzione  penale   esterna,   dai
          rappresentanti,  in   sede   locale,   delle   associazioni
          imprenditoriali  e  delle  associazioni  cooperative,   dai
          rappresentanti della regione che operino  nel  settore  del
          lavoro  e  della   formazione   professionale   e   da   un
          rappresentante di ANPAL. Ai componenti  delle  commissioni,
          come sopra individuate, non  spetta  la  corresponsione  di
          alcun compenso, gettoni di presenza,  indennita',  rimborsi
          spese e altri emolumenti comunque denominati. 
              2. Le lavorazioni penitenziarie sono organizzate, sulla
          base   di   direttive,   dai    provveditorati    regionali
          dell'Amministrazione penitenziaria, sentite le  commissioni
          regionali per il lavoro penitenziario nonche' le  direzioni
          dei singoli istituti. 
              3. I posti di lavoro a disposizione  della  popolazione
          penitenziaria    devono    essere    quantitativamente    e
          qualitativamente dimensionati alle  effettive  esigenze  di
          ogni singolo istituto. Essi sono  fissati  in  una  tabella
          predisposta dalla direzione dell'istituto, nella quale sono
          separatamente elencati i posti  relativi  alle  lavorazioni
          interne industriali, agricole ed ai servizi di istituto. 
              4. Nella tabella  di  cui  al  comma  3  sono  altresi'
          indicati i posti di lavoro disponibili  all'esterno  presso
          imprese  pubbliche  o  private   associazioni   cooperative
          nonche'  i  posti  relativi  alle  produzioni  che  imprese
          private o associazioni cooperative intendono organizzare  e
          gestire direttamente all'interno degli istituti. 
              5. Annualmente la direzione  dell'istituto  elabora  ed
          indica il piano  di  lavoro  in  relazione  al  numero  dei
          detenuti, all'organico del personale civile  e  di  polizia
          penitenziaria disponibile e alle strutture produttive. 
              6. La tabella, che puo' essere  modificata  secondo  il
          variare della situazione, ed il  piano  di  lavoro  annuale
          sono     approvati     dal      provveditore      regionale
          dell'Amministrazione penitenziaria, sentita la  commissione
          regionale per il lavoro penitenziario. 
              7. Nel regolamento di ciascun istituto sono indicate le
          attivita' lavorative che possono aver esecuzione in  luoghi
          a sicurezza attenuata.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 46 della  citata  legge
          26 luglio 1975, n. 354, come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato: 
              «Art. 46 (Assistenza post-penitenziaria). - I  detenuti
          e gli internati ricevono un particolare aiuto  nel  periodo
          di tempo che immediatamente precede la  loro  dimissione  e
          per un congruo periodo a questa successivo. 
              Il  definitivo  reinserimento  nella  vita  libera   e'
          agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in
          collaborazione  con   gli   enti   indicati   nell'articolo
          precedente. 
              I dimessi affetti da  gravi  infermita'  fisiche  o  da
          infermita' o anormalita' psichiche sono segnalati,  per  la
          necessaria assistenza,  anche  agli  organi  preposti  alla
          tutela della sanita' pubblica. 
              Coloro che hanno terminato l'espiazione  della  pena  o
          che  non  sono  piu'  sottoposti  a  misura  di   sicurezza
          detentiva e che versano in stato di disoccupazione ai sensi
          dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
          n. 150, accedono, nei limiti delle  risorse  disponibili  a
          legislazione vigente, all'assegno di ricollocazione di  cui
          all'articolo 23 del citato decreto, se ne  fanno  richiesta
          nel termine di sei mesi dalla data della dimissione.». 
                
              - Si riporta il testo dell'art. 74 della  citata  legge
          26 luglio 1975, n. 354. Cosi' come modificato  dal  decreto
          qui pubblicato: 
              «Art. 74 (Consigli di aiuto sociale). -  Nel  capoluogo
          di ciascun circondario e' costituito un consiglio di  aiuto
          sociale, presieduto dal presidente del tribunale  o  da  un
          magistrato da lui delegato, e composto dal  presidente  del
          tribunale dei minorenni o da un  altro  magistrato  da  lui
          designato,  da  un  magistrato  di  sorveglianza,   da   un
          rappresentante della regione, da  un  rappresentante  della
          provincia, da un  funzionario  dell'amministrazione  civile
          dell'interno designato dal prefetto, dal sindaco  o  da  un
          suo  delegato,  dal  medico  provinciale,   dal   dirigente
          dell'ufficio  provinciale  del  lavoro,  da   un   delegato
          dell'ordinario  diocesano,  dai  direttori  degli  istituti
          penitenziari del circondario. Ne fanno parte, inoltre,  sei
          componenti nominati dal  presidente  del  tribunale  fra  i
          designati  da   enti   pubblici   e   privati   qualificati
          nell'assistenza sociale. 
              Il  consiglio  di   aiuto   sociale   ha   personalita'
          giuridica, e' sottoposto alla vigilanza  del  Ministero  di
          grazia  e  giustizia  e  puo'  avvalersi   del   patrocinio
          dell'Avvocatura dello Stato. 
              I componenti del consiglio di aiuto sociale prestano la
          loro opera gratuitamente. 
              Con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   su
          proposta del Ministro  per  la  grazia  e  giustizia,  puo'
          essere disposta  la  fusione  di  piu'  consigli  di  aiuto
          sociale in un unico ente. 
              Alle spese necessarie per lo  svolgimento  dei  compiti
          del consiglio di aiuto sociale nel settore  dell'assistenza
          penitenziaria e post-penitenziaria si provvede: 
                1) con le assegnazioni della cassa delle  ammende  di
          cui all'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547; 
                2) con lo stanziamento annuale previsto  dalla  legge
          23 maggio 1956, n. 491; 
                3) (abrogato). 
                4) con i fondi ordinari di bilancio; 
                5) con gli  altri  fondi  costituenti  il  patrimonio
          dell'ente. 
              Alle spese necessarie per lo  svolgimento  dei  compiti
          del consiglio di aiuto sociale nel settore del  soccorso  e
          dell'assistenza alle vittime del delitto si provvede con le
          assegnazioni della cassa prevista dall'articolo  precedente
          e con i fondi costituiti  da  lasciti,  donazioni  o  altre
          contribuzioni ricevute dall'ente a tale scopo. 
              Il regolamento stabilisce l'organizzazione interna e le
          modalita' del funzionamento del consiglio di aiuto sociale,
          che delibera con la presenza di almeno sette componenti.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  decreto
          legislativo 30 ottobre 1992,  n.  444  (Attribuzioni  degli
          organi  centrali   dell'Amministrazione   penitenziaria   e
          decentramento di attribuzioni ai  provveditorati  regionali
          dell'Amministrazione  penitenziaria  ed  agli  istituti   e
          servizi  penitenziari,  a  norma  dell'art.  30,  comma  4,
          lettere a) e b), della legge  15  dicembre  1990,  n.  395.
          Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20  novembre  1992,  n.
          274, S.O.), come modificato dal decreto qui pubblicato: 
              «Art.  6  (Attribuzioni  dei  provveditorati  regionali
          dell'Amministrazione penitenziaria in materia  di  rapporti
          con gli enti locali, le regioni ed  il  servizio  sanitario
          nazionale). - 1. Sono affidate ai provveditorati  regionali
          dell'Amministrazione penitenziaria le seguenti attribuzioni
          in materia di rapporti con gli enti locali, con le  regioni
          e con il servizio sanitario nazionale: 
                a)  pianificazione  ed  attuazione  di  programmi  di
          intervento   in   materia   di   sanita',   di   formazione
          professionale,  di  avviamento  al  lavoro,  di   attivita'
          scolastiche,  culturali,  ricreative  e  sportive   per   i
          detenuti e gli internati, nonche' in materia di  formazione
          professionale  e  di  avviamento  al  lavoro  dei  soggetti
          sottoposti a misure privative e limitative della liberta'; 
                b) stipula di convenzioni e  di  protocolli  d'intesa
          per le materie indicate nella lettera a),  con  particolare
          riferimento ai tossicodipendenti ed  agli  alcooldipendenti
          sottoposti a misure privative e limitative della  liberta',
          eccettuati gli atti di rilevanza nazionale; 
                c) pianificazione  ed  attuazione  dei  programmi  di
          intervento, d'intesa con ANPAL, per concrete iniziative  in
          materia di lavoro per i sottoposti  a  misure  privative  e
          limitative della liberta'.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 9-bis del decreto-legge
          1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, dalla
          legge 28 novembre 1996, n.  608  (Disposizioni  urgenti  in
          materia  di  lavori  socialmente  utili,  di  interventi  a
          sostegno  del  reddito   e   nel   settore   previdenziale,
          pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale 2  ottobre  1996,  n.
          231): 
              «Art. 9-bis (Disposizioni in materia di  collocamento).
          - (Omissis). 
              2. In caso di  instaurazione  del  rapporto  di  lavoro
          subordinato e di lavoro  autonomo  in  forma  coordinata  e
          continuativa, anche nella modalita' a  progetto,  di  socio
          lavoratore di cooperativa e di associato in  partecipazione
          con apporto lavorativo, i datori  di  lavoro  privati,  ivi
          compresi quelli agricoli, e  gli  enti  pubblici  economici
          sono tenuti a darne comunicazione  al  Servizio  competente
          nel cui ambito territoriale e' ubicata la  sede  di  lavoro
          entro il giorno antecedente a quello di  instaurazione  dei
          relativi  rapporti,  mediante  documentazione  avente  data
          certa di trasmissione. La  comunicazione  deve  indicare  i
          dati anagrafici del lavoratore, la data di  assunzione,  la
          data di cessazione qualora il  rapporto  non  sia  a  tempo
          indeterminato,  la  tipologia  contrattuale,  la  qualifica
          professionale  e  il  trattamento  economico  e   normativo
          applicato. Nei settori agricolo, turistico e  dei  pubblici
          esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno
          o  piu'  dati  anagrafici  inerenti  al   lavoratore   puo'
          integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo
          a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purche'
          dalla  comunicazione  preventiva   risultino   in   maniera
          inequivocabile     la     tipologia     contrattuale      e
          l'identificazione del prestatore  di  lavoro.  La  medesima
          procedura  si  applica  ai  tirocini  di  formazione  e  di
          orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza  lavorativa
          ad essi assimilata. Le Agenzie di  lavoro  autorizzate  dal
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute
          a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
          alla data di assunzione, al  Servizio  competente  nel  cui
          ambito territoriale e'  ubicata  la  loro  sede  operativa,
          l'assunzione, la proroga e  la  cessazione  dei  lavoratori
          temporanei  assunti  nel  mese  precedente.  Le   pubbliche
          amministrazioni  sono  tenute  a   comunicare,   entro   il
          ventesimo  giorno  del  mese  successivo   alla   data   di
          assunzione, di proroga, di trasformazione e di  cessazione,
          al servizio  competente  nel  cui  ambito  territoriale  e'
          ubicata la sede di lavoro,  l'assunzione,  la  proroga,  la
          trasformazione e  la  cessazione  dei  rapporti  di  lavoro
          relativi  al  mese  precedente.  Tali  comunicazioni   sono
          effettuate  anche  nel  caso  di  lavoratori   detenuti   o
          internati che prestano la loro attivita' all'interno  degli
          istituti penitenziari alle dipendenze  dell'amministrazione
          penitenziaria o di altri enti, pubblici o privati. 
              (Omissis).».