Art. 2 Esami per il conseguimento dei titoli 1. Il certificato generale ed il certificato limitato di operatore, di cui al precedente articolo 1, comma 1, vengono conseguiti mediante superamento degli esami, consistenti in prove pratiche ed orali, i cui programmi sono contenuti rispettivamente negli allegati 1 e 2 al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante. I programmi di esame, indicati negli allegati 1 e 2, prevedono, tra l'altro, le modalita' di espletamento del servizio mobile marittimo e del servizio mobile marittimo via satellite. 2. I certificati di operatore di cui all'articolo 1, comma 2, vengono conseguiti mediante superamento degli esami, consistenti in prove pratiche ed orali, i cui programmi sono contenuti rispettivamente negli allegati 3 e 4 al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante. I programmi di esame, indicati negli allegati 3 e 4, prevedono, tra l'altro, le modalita' di espletamento del servizio mobile marittimo e del servizio mobile marittimo via satellite. 3. Per l'ammissione agli esami per il conseguimento dei certificati di cui al precedente articolo 1, comma 1 e 2, i candidati devono: a) nel caso dei certificati di cui all'articolo 1, comma 1, avere almeno 18 anni; b) nel caso dei certificati di cui all'articolo 1, comma 2, avere almeno 16 anni.