(Allegato 1-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
                      Modalita' di trattamento 
 
    1. L'avvocato organizza il trattamento  anche  non  automatizzato
dei dati personali secondo le modalita' che risultino piu'  adeguate,
caso per caso,  a  favorire  in  concreto  l'effettivo  rispetto  dei
diritti,  delle  liberta'  e  della   dignita'   degli   interessati,
applicando i principi di finalita', proporzionalita' e minimizzazione
dei dati sulla base  di  un'attenta  valutazione  sostanziale  e  non
formalistica delle garanzie previste,  nonche'  di  un'analisi  della
quantita' e qualita' delle informazioni che utilizza e dei  possibili
rischi. 
    2. Le decisioni relativamente a quanto previsto dal comma 1  sono
adottate dal titolare del trattamento il quale resta  individuato,  a
seconda dei casi, in: 
      a) un singolo professionista; 
      b) una pluralita' di professionisti, codifensori della medesima
parte assistita o che, anche al di fuori del mandato di difesa, siano
stati comunque interessati a concorrere all'opera professionale quali
consulenti o domiciliatari; 
      c)  un'associazione  tra  professionisti  o  una  societa'   di
professionisti. 
    3. Nel quadro delle adeguate istruzioni da impartire per iscritto
alle persone autorizzate ad al trattamento dei dati,  sono  formulate
concrete indicazioni in  ordine  alle  modalita'  che  tali  soggetti
devono osservare, a seconda del loro ruolo di sostituto  processuale,
di praticante avvocato con o senza  abilitazione  al  patrocinio,  di
consulente tecnico di parte, perito, investigatore  privato  o  altro
ausiliario che non rivesta  la  qualita'  di  autonomo  titolare  del
trattamento, nonche' di tirocinante, stagista o di persona addetta  a
compiti di collaborazione amministrativa. 
    4.  Specifica  attenzione  e'  prestata  all'adozione  di  idonee
cautele per  prevenire  l'ingiustificata  raccolta,  utilizzazione  o
conoscenza di dati in caso di: 
      a) acquisizione anche informale di notizie,  dati  e  documenti
connotati  da  un  alto  grado  di  confidenzialita'  o  che  possono
comportare, comunque, rischi specifici per gli interessati; 
      b) scambio di corrispondenza, specie per via telematica; 
      c) esercizio contiguo di attivita' autonome all'interno di  uno
studio; 
      d) utilizzo di dati di cui e' dubbio  l'impiego  lecito,  anche
per effetto del ricorso a tecniche invasive; 
      e) utilizzo e distruzione  di  dati  riportati  su  particolari
dispositivi   o   supporti,   specie   elettronici   (ivi    comprese
registrazioni  audio/video),  o   documenti   (tabulati   di   flussi
telefonici e informatici, consulenze tecniche  e  perizie,  relazioni
redatte da investigatori privati); 
      f) custodia di materiale documentato, ma non utilizzato  in  un
procedimento e ricerche su banche  dati  a  uso  interno,  specie  se
consultabili anche telematicamente da uffici  dello  stesso  titolare
del trattamento situati altrove; 
      g) acquisizione di dati e documenti da terzi,  verificando  che
si abbia titolo per ottenerli; 
      h) conservazione di atti relativi ad affari definiti. 
    5. Se i dati sono trattati per esercitare il diritto di difesa in
sede giurisdizionale, cio' puo' avvenire anche prima  della  pendenza
di un procedimento, sempreche' i dati medesimi risultino strettamente
funzionali all'esercizio del diritto di  difesa,  in  conformita'  ai
principi di liceita',  proporzionalita'  e  minimizzazione  dei  dati
rispetto  alle  finalita'  difensive  (art.  5  del  regolamento   UE
2016/679). 
    6. Sono utilizzati lecitamente e secondo  correttezza  secondo  i
medesimi principi di cui all'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679: 
      a) i dati personali contenuti in  pubblici  registri,  elenchi,
albi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nonche' in banche  di
dati, archivi ed elenchi, ivi compresi gli atti dello  stato  civile,
dai quali possono essere estratte lecitamente informazioni  personali
riportate  in  certificazioni  e  attestazioni  utilizzabili  a  fini
difensivi; 
      b) atti, annotazioni, dichiarazioni  e  informazioni  acquisite
nell'ambito di indagini difensive,  in  particolare  ai  sensi  degli
articoli 391-bis,  391-ter  e  391-quater  del  codice  di  procedura
penale, evitando l'ingiustificato  rilascio  di  copie  eventualmente
richieste. Se per effetto di un conferimento  accidentale,  anche  in
sede di acquisizione di dichiarazioni e  informazioni  ai  sensi  dei
medesimi articoli 391-bis, 391-ter e 391-quater, sono  raccolti  dati
eccedenti e non pertinenti rispetto alle  finalita'  difensive,  tali
dati, qualora non possano essere estrapolati o distrutti, formano  un
unico contesto, unitariamente agli altri dati raccolti.