Art. 2 
 
                          Scopo del decreto 
 
  1. Il presente decreto attua le disposizioni degli articoli  16-bis
e 16-ter del decreto legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  e,  in
particolare, persegue i seguenti obiettivi: 
  a) individuare adeguate misure di natura  tecnico  -  organizzativa
per  la  sicurezza  e  l'integrita'  delle  reti  e  dei  servizi  di
comunicazione elettronica,  al  fine  di  conseguire  un  livello  di
sicurezza delle reti adeguato al rischio esistente e di garantire  la
disponibilita' e continuita' dei servizi su tali reti,  prevenendo  e
limitando gli  impatti  di  incidenti  che  possono  pregiudicare  la
sicurezza per gli utenti e per le reti interconnesse; 
  b) definire i casi in cui le violazioni della  rete  o  la  perdita
dell'integrita' sono da considerarsi  significative,  ai  fini  della
notifica da parte dei fornitori di reti e  servizi  di  comunicazione
alle competenti Autorita', nonche'  le  relative  modalita'  di  tale
notifica.