Art. 2 Scopo del decreto 1. Il presente decreto attua le disposizioni degli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e, in particolare, persegue i seguenti obiettivi: a) individuare adeguate misure di natura tecnico - organizzativa per la sicurezza e l'integrita' delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, al fine di conseguire un livello di sicurezza delle reti adeguato al rischio esistente e di garantire la disponibilita' e continuita' dei servizi su tali reti, prevenendo e limitando gli impatti di incidenti che possono pregiudicare la sicurezza per gli utenti e per le reti interconnesse; b) definire i casi in cui le violazioni della rete o la perdita dell'integrita' sono da considerarsi significative, ai fini della notifica da parte dei fornitori di reti e servizi di comunicazione alle competenti Autorita', nonche' le relative modalita' di tale notifica.