Art. 2 Requisiti per l'ammissione alla revisione 1. Per l'ammissione alla revisione di cui al precedente art. 1 e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o comunitaria; b) godimento dei diritti politici; c) idoneita' fisica di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 e successive modifiche ed integrazioni; d) iscrizione nell'albo professionale dell'ordine dei medici chirurghi; e) assenza di condanne penali che abbiano per effetto la sospensione dall'esercizio della professione.