Art. 2 
 
          Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate 
                 negli edifici di civile abitazione 
 
  1. Per gli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di
prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
1° agosto 2011, n. 151, i requisiti di  sicurezza  antincendio  delle
facciate sono valutati avendo come obiettivi quelli di: 
    a) limitare  la  probabilita'  di  propagazione  di  un  incendio
originato all'interno dell'edificio, a causa di fiamme o  fumi  caldi
che fuoriescono da vani, aperture, cavita' verticali della  facciata,
interstizi eventualmente presenti  tra  la  testa  del  solaio  e  la
facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la
facciata, con conseguente coinvolgimento di altri  compartimenti  sia
che  essi  si  sviluppino  in  senso   orizzontale   che   verticale,
all'interno  della  costruzione  e   inizialmente   non   interessati
dall'incendio; 
    b) limitare la probabilita' di incendio  di  una  facciata  e  la
successiva propagazione dello stesso  a  causa  di  un  fuoco  avente
origine esterna (incendio in edificio  adiacente  oppure  incendio  a
livello stradale o alla base dell'edificio); 
    c) evitare o limitare, in caso d'incendio, la caduta di parti  di
facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque  disgregate  o
incendiate) che possono  compromettere  l'esodo  in  sicurezza  degli
occupanti l'edificio e l'intervento delle squadre di soccorso. 
  2. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti al comma  1,
nelle more della determinazione di metodi di valutazione sperimentale
dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate  negli  edifici
civili, la guida tecnica «Requisiti di  sicurezza  antincendio  delle
facciate negli edifici civili» allegata  alla  lettera  circolare  n.
5043 del 15 aprile 2013 della Direzione centrale per la prevenzione e
sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco del  soccorso
pubblico e della  difesa  civile,  del  Ministero  dell'interno  puo'
costituire un utile riferimento progettuale. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli  edifici  di
civile abitazione di nuova realizzazione e per quelli  esistenti  che
siano oggetto di interventi successivi alla data di entrata in vigore
del presente decreto comportanti la realizzazione  o  il  rifacimento
delle facciate per una superficie superiore al 50%  della  superficie
complessiva delle facciate. 
  4. Le disposizioni di cui al comma  1  non  si  applicano  per  gli
edifici di civile abitazione per i quali  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto  siano  stati  pianificati,  o  siano  in
corso, lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate  sulla
base di un progetto approvato dal competente Comando dei  vigili  del
fuoco  ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ovvero che, alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto, siano gia'  in  possesso  degli  atti
abilitativi rilasciati dalle competenti autorita'.