(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                         Base ampelografica 
 
    I vini di  cui  all'art.  1  devono  essere  ottenuti  dalle  uve
prodotte dai  vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la  seguente
composizione ampelografica: 
    Bianco, anche nella tipologia frizzante: uno  o  piu'  vitigni  a
bacca bianca, riconosciuti idonei  alla  coltivazione  dalla  Regione
Liguria iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per le
uve da vino approvato  con  decreto  ministeriale  7  maggio  2004  e
successivi aggiornamenti,  riportati  nell'allegato  1  del  presente
disciplinare. 
    Malvasia bianca lunga: minimo 85% del corrispondente vitigno. 
    Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri  vitigni,  a
bacca analoga, riconosciuti idonei alla  coltivazione  dalla  Regione
Liguria. 
    Trebbiano Toscano: minimo 85% del corrispondente vitigno. 
    Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri  vitigni,  a
bacca analoga, riconosciuti idonei alla  coltivazione  dalla  Regione
Liguria. 
    Rosso: da uno o piu' vitigni a bacca rossa,  riconosciuti  idonei
alla coltivazione dalla Regione Liguria. 
    Canaiolo: minimo 85% del corrispondente vitigno. 
    Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri  vitigni,  a
bacca analoga, riconosciuti idonei alla  coltivazione  dalla  Regione
Liguria. 
    Ciliegiolo: minimo 85% del corrispondente vitigno. 
    Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri  vitigni,  a
bacca analoga, riconosciuti idonei alla  coltivazione  dalla  Regione
Liguria. 
    Merlot: minimo 85% del corrispondente vitigno. 
    Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri  vitigni,  a
bacca analoga, riconosciuti idonei alla  coltivazione  dalla  Regione
Liguria. 
    Pollera nera: minimo 85% del corrispondente vitigno. 
    Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri  vitigni,  a
bacca analoga, riconosciuti idonei alla  coltivazione  dalla  Regione
Liguria. 
    Sangiovese: minimo 85% del corrispondente vitigno. 
    Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri  vitigni,  a
bacca analoga, riconosciuti idonei alla  coltivazione  dalla  Regione
Liguria. 
    Sirah: minimo 85% del corrispondente vitigno. 
    Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri  vitigni,  a
bacca analoga, riconosciuti idonei alla  coltivazione  dalla  Regione
Liguria. 
    Vermentino nero: minimo 85% del corrispondente vitigno. 
    Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri  vitigni,  a
bacca analoga, riconosciuti idonei alla  coltivazione  dalla  Regione
Liguria. 
    Rosato:  da  uno  o  piu'  vitigni  a  bacca  rossa  e/o  bianca,
riconosciuti idonei alla coltivazione dalla Regione Liguria. 
    Passito: da  uno  o  piu'  vitigni  a  bacca  bianca  e/o  rossa,
riconosciuti idonei alla coltivazione dalla Regione Liguria.