Art. 2. Base ampelografica I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Bianco, anche nella tipologia frizzante: uno o piu' vitigni a bacca bianca, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla Regione Liguria iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per le uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare. Malvasia bianca lunga: minimo 85% del corrispondente vitigno. Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri vitigni, a bacca analoga, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla Regione Liguria. Trebbiano Toscano: minimo 85% del corrispondente vitigno. Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri vitigni, a bacca analoga, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla Regione Liguria. Rosso: da uno o piu' vitigni a bacca rossa, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla Regione Liguria. Canaiolo: minimo 85% del corrispondente vitigno. Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri vitigni, a bacca analoga, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla Regione Liguria. Ciliegiolo: minimo 85% del corrispondente vitigno. Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri vitigni, a bacca analoga, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla Regione Liguria. Merlot: minimo 85% del corrispondente vitigno. Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri vitigni, a bacca analoga, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla Regione Liguria. Pollera nera: minimo 85% del corrispondente vitigno. Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri vitigni, a bacca analoga, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla Regione Liguria. Sangiovese: minimo 85% del corrispondente vitigno. Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri vitigni, a bacca analoga, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla Regione Liguria. Sirah: minimo 85% del corrispondente vitigno. Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri vitigni, a bacca analoga, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla Regione Liguria. Vermentino nero: minimo 85% del corrispondente vitigno. Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri vitigni, a bacca analoga, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla Regione Liguria. Rosato: da uno o piu' vitigni a bacca rossa e/o bianca, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla Regione Liguria. Passito: da uno o piu' vitigni a bacca bianca e/o rossa, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla Regione Liguria.