Art. 2 
 
                 Tipologia della programmazione RAI 
                        in periodo elettorale 
 
  1.  Nel  periodo   di   vigenza   della   presente   delibera,   la
programmazione   radiotelevisiva   regionale   della   RAI   per   la
consultazione  elettorale  nella   regione   interessata   ha   luogo
esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito: 
    a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma  1,  della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo'  effettuarsi  mediante  forme  di
contraddittorio, interviste  e  ogni  altra  forma  che  consenta  il
raffronto in condizioni di parita' tra  i  soggetti  politici  aventi
diritto ai sensi dell'art. 3. Essa si realizza mediante le tribune di
cui all'art. 6 disposte dalla Commissione e  le  eventuali  ulteriori
trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente  disposte  dalla
RAI, di cui all'art. 3. Le trasmissioni possono  prevedere  anche  la
partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande  ai
partecipanti; 
    b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'art. 4,  comma  3,
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalita'
previste all'art. 7; 
    c) l'informazione  e'  assicurata,  secondo  i  principi  di  cui
all'art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e  con  le  modalita'
previste dal successivo art. 4 della presente  delibera,  mediante  i
telegiornali,   i   giornali   radio,   i   notiziari,   i   relativi
approfondimenti e ogni altro programma  di  contenuto  informativo  a
rilevante  caratterizzazione   giornalistica,   correlati   ai   temi
dell'attualita' e della cronaca, purche' la loro responsabilita'  sia
ricondotta a quella di specifiche testate  giornalistiche  registrate
ai sensi dell'art. 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo  31
luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media  audiovisivi  e
radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 44; 
    d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione  regionale
RAI nella regione interessata dalla consultazione elettorale  non  e'
ammessa, ad alcun titolo, la presenza di  candidati  o  di  esponenti
politici, e non possono essere trattati temi  di  evidente  rilevanza
politica ed elettorale, ne' che riguardino vicende o fatti  personali
di personaggi politici. 
  2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle  donne  in
politica e di garantire, ai sensi dell'art.  1,  comma  2-bis,  della
legge 22 febbraio 2000, n.  28,  il  rispetto  dei  principi  di  cui
all'art. 51, primo comma, della Costituzione, nelle  trasmissioni  di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e' sempre assicurata la piu'
ampia ed equilibrata presenza di entrambi  i  sessi.  La  Commissione
vigila  sulla  corretta  applicazione  del   principio   delle   pari
opportunita' di  genere  in  tutte  le  trasmissioni  indicate  nella
presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche  e  televisive
di cui all'art. 5 della presente delibera.