Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente provvedimento si intende per: 
    a) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  e
successive modificazioni e  integrazioni,  recante  il  Codice  delle
assicurazioni private; 
    b)   «intermediario»:   qualsiasi   intermediario   assicurativo,
intermediario riassicurativo e intermediario  assicurativo  a  titolo
accessorio; 
    c)  «Registro»  o   «RUI»:   il   Registro   degli   intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio,  e  riassicurativi,  di  cui
all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
    d) «stretti legami»: il rapporto tra due o piu' persone fisiche o
giuridiche nei casi indicati dall'art. 1, comma 1, lettera iii),  del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.