Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente provvedimento si intende per: a) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private; b) «intermediario»: qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario riassicurativo e intermediario assicurativo a titolo accessorio; c) «Registro» o «RUI»: il Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; d) «stretti legami»: il rapporto tra due o piu' persone fisiche o giuridiche nei casi indicati dall'art. 1, comma 1, lettera iii), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.