Art. 2 
 
 
                     Soggetti che attribuiscono 
                   il riconoscimento delle A.O.P. 
 
  1. Le regioni  riconoscono  le  A.O.P.,  che  operano  nei  settori
indicati dall'art.  1,  comma  1,  fatto  salvo  quanto  previsto  ai
successivi commi 3 e 4. 
  2. La richiesta di riconoscimento quale A.O.P. e'  presentata  alla
regione di riferimento che coordina le verifiche svolte  da  ciascuna
regione per la parte di competenza. 
  3. Le  A.O.P.  costituite  da  O.P.  che  sono  state  riconosciute
da cinque o piu' regioni differenti sono riconosciute dal  Ministero.
La richiesta di  riconoscimento  e'  presentata  al  Ministero  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo  -  Direzione
generale  per  la  promozione   della   qualita'   agroalimentare   e
dell'ippica, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma. 
  4. Le A.O.P. transnazionali ai sensi  dell'art.  4,  comma  1,  del
regolamento (UE) 232/2016 sono riconosciute dallo Stato membro in cui
l'associazione  conta  un  numero  significativo  di   organizzazioni
aderenti  o  un  volume  o   valore   significativo   di   produzione
commercializzabile.  Qualora   detta   richiesta   venga   presentata
all'Italia, essa deve essere presentata al Ministero delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo - Direzione generale per
la promozione della qualita' agroalimentare  e  dell'ippica,  via  XX
Settembre, 20 - 00187 Roma.