Art. 2 Soggetti che attribuiscono il riconoscimento delle A.O.P. 1. Le regioni riconoscono le A.O.P., che operano nei settori indicati dall'art. 1, comma 1, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4. 2. La richiesta di riconoscimento quale A.O.P. e' presentata alla regione di riferimento che coordina le verifiche svolte da ciascuna regione per la parte di competenza. 3. Le A.O.P. costituite da O.P. che sono state riconosciute da cinque o piu' regioni differenti sono riconosciute dal Ministero. La richiesta di riconoscimento e' presentata al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma. 4. Le A.O.P. transnazionali ai sensi dell'art. 4, comma 1, del regolamento (UE) 232/2016 sono riconosciute dallo Stato membro in cui l'associazione conta un numero significativo di organizzazioni aderenti o un volume o valore significativo di produzione commercializzabile. Qualora detta richiesta venga presentata all'Italia, essa deve essere presentata al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma.