Art. 2 Termine di presentazione del certificato 1. Il certificato deve essere compilato, firmato e trasmesso dagli enti locali, in due copie autentiche, alle prefetture competenti per territorio, entro il termine perentorio del 1° aprile 2019, a pena di decadenza. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 marzo 2019 Il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali Belgiorno Il Ragioniere generale dello Stato Franco