Art. 2 
 
 
                Definizione dei traguardi ambientali 
 
  1. I traguardi ambientali, al fine di  conseguire  il  buono  stato
ambientale, di cui all'art. 10, comma 1, del  decreto  legislativo  3
ottobre 2010,  n.  190  e  successive  modificazioni,  sono  definiti
nell'allegato II,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 15 febbraio 2019 
 
                                                   Il Ministro: Costa