Art. 2 Definizione dei traguardi ambientali 1. I traguardi ambientali, al fine di conseguire il buono stato ambientale, di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 3 ottobre 2010, n. 190 e successive modificazioni, sono definiti nell'allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 febbraio 2019 Il Ministro: Costa