Art. 2 
 
  1. Il sistema  di  monitoraggio  scientifico  continuo  nelle  aree
interessate al prelievo dei molluschi bivalvi, nonche' le modalita' e
le valutazioni  cui  realizzare  tale  compito,  sono  a  carico  dei
consorzi cui e' affidata la gestione e la  tutela  della  risorsa  in
questione. 
  2. Le valutazioni scientifiche dovranno  avere  luogo  con  cadenza
regolare ed in ogni caso ogni sei mesi al fine di trasmettere i  dati
aggiornati alla Commissione europea.