Art. 2 1. Il sistema di monitoraggio scientifico continuo nelle aree interessate al prelievo dei molluschi bivalvi, nonche' le modalita' e le valutazioni cui realizzare tale compito, sono a carico dei consorzi cui e' affidata la gestione e la tutela della risorsa in questione. 2. Le valutazioni scientifiche dovranno avere luogo con cadenza regolare ed in ogni caso ogni sei mesi al fine di trasmettere i dati aggiornati alla Commissione europea.