Art. 2 1. Per la realizzazione degli investimenti di cui all'art. 1 sul patrimonio pubblico, ricompresi nel sotto-piano dell'azione 2 del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, richiamato in premessa, nel limite delle somme indicate per ciascun anno nella tabella B allegata al presente decreto, i soggetti individuati ai sensi dell'art. 1 predispongono, entro venti giorni dalla data del presente provvedimento, per la prima annualita' e, per le annualita' successive entro il 31 gennaio di ciascun anno, un Piano degli investimenti da realizzare nei limiti delle risorse assegnate per annualita', da sottoporre all'approvazione del Capo Dipartimento della protezione civile. Detto Piano puo' formare oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualita' ai soggetti di cui al primo periodo, previa autorizzazione del Capo Dipartimento della protezione civile. 2. A seguito dell'approvazione del Piano di cui al comma 1, al fine di consentire l'avvio immediato degli investimenti, si provvede al trasferimento, a favore di ciascun soggetto di cui all'art. 1, del 30 per cento dell'importo indicato, relativamente alla prima annualita', nella tabella B allegata al presente decreto. Le restanti risorse sono trasferite, per ciascuna annualita', in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. 3. Nell'ipotesi di mancata stipula dei contratti di affidamento degli interventi di cui al presente decreto, si provvede entro il 30 settembre di ciascuna annualita' mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile, alla assegnazione delle risorse non utilizzate in favore dei soggetti di cui al comma 1 che documentino di aver avviato almeno il 70 per cento degli investimenti previsti nel piano e che ne garantiscano l'impiego entro il 31 dicembre di ogni annualita', mediante rideterminazione del riparto di cui alla tabella B. 4. Per gli investimenti di valore superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 2, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, puo' essere finanziata anche la sola progettazione da realizzare nell'anno 2019. 5. Gli investimenti di cui al presente decreto sono attuati con le modalita' di cui all'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 15 novembre 2018, n. 558.