Art. 2 
 
Determinazione del valore medio  del  reddito  agrario  riferibile  a
                        ciascun capo allevato 
 
  1. Per il biennio 2018 e 2019, ai  fini  della  determinazione  del
reddito derivante dall'allevamento di animali, eccedente il limite di
cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 32 del TUIR, con i  criteri
di cui al successivo art. 56, il valore  medio  del  reddito  agrario
riferibile a ciascun  capo  allevato  entro  il  predetto  limite  e'
stabilito in base alle tabelle di cui all'art. 1. 
  2. Il coefficiente moltiplicatore previsto dall'art. 56,  comma  5,
del TUIR e' stabilito in misura pari a 2.  
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.   
    Roma, 15 marzo 2019 
 
                                  Il direttore generale delle finanze 
                                               Lapecorella            
        Il Capo del Dipartimento 
delle politiche europee ed internazionali 
         e dello sviluppo rurale 
                 Blasi