Art. 2 Determinazione del valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato 1. Per il biennio 2018 e 2019, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali, eccedente il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 32 del TUIR, con i criteri di cui al successivo art. 56, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il predetto limite e' stabilito in base alle tabelle di cui all'art. 1. 2. Il coefficiente moltiplicatore previsto dall'art. 56, comma 5, del TUIR e' stabilito in misura pari a 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 marzo 2019 Il direttore generale delle finanze Lapecorella Il Capo del Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale Blasi