Art. 2 Attivita' istruttoria per le deliberazioni del Comitato 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, per l'esercizio delle attribuzioni individuate dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, riferite a questioni di particolare rilevanza generale e intersettoriale, il Comitato puo' costituire, con propria delibera, commissioni o gruppi di lavoro per lo studio, la valutazione e la formulazione di proposte su specifici argomenti, con sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. La proposta, da sottoporre all'esame del Comitato, sottoscritta dal Ministro competente o dal suo Capo di Gabinetto, e' corredata, a pena di irricevibilita', oltre che della necessaria documentazione istruttoria, da una scheda di sintesi che deve esplicitare gli elementi individuati dai commi da 3 a 5, nonche' l'analisi costi benefici o altra metodologia di valutazione nei casi dei progetti e programmi di investimento di cui all'art. 1, comma 2. La proposta deve altresi' contenere le schede di monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi di investimento pubblico, identificati con il relativo Codice unico di progetto (CUP), cui si riferisce la proposta medesima nonche' l'asseverazione, sotto i profili della completezza e della correttezza, che i dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali concernenti l'opera o il progetto relativo alla proposta stessa che confluiscono nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), istituita presso la Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'art. 13 della legge n. 196 del 2009, sono aggiornati al momento della proposta stessa. 3. L'oggetto della proposta deve identificare: a) il contenuto della decisione sottoposta al CIPE; b) il documento pluriennale di programmazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 di riferimento, ovvero il pertinente documento di programmazione settoriale vigente in cui e' inserito l'intervento da sottoporre al CIPE; c) la localizzazione territoriale dell'intervento ovvero l'area territoriale di impatto della decisione; d) il costo del progetto o dell'intervento, del piano o del programma, ovvero l'ammontare dell'assegnazione richiesta o delle risorse da ripartire; e) il finanziamento richiesto al CIPE, l'eventuale fabbisogno residuo, nonche' l'indicazione delle altre fonti di co-finanziamento con il relativo stato di utilizzo; f) per i finanziamenti statali, un quadro finanziario delle risorse oggetto della delibera e della loro allocazione nel bilancio dello Stato (Amministrazione titolare dell'intervento; capitolo di bilancio; risorse iscritte in conto competenza e in conto residui, eventuale quota in perenzione; quota gia' trasferita; operazioni finanziarie attivate, con evidenza della quota gia' utilizzata a valere su contributi pluriennali); g) il cronoprogramma aggiornato dell'iter progettuale e/o lo stato di realizzazione e/o di avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto o dell'intervento. I relativi dati, per ogni CUP, devono coincidere con quanto riportato nella scheda di monitoraggio di cui al comma 2. 4. La base giuridica della proposta deve esplicitare: a) le norme di legge, di regolamento e/o le disposizioni di precedenti delibere CIPE inerenti al caso posto all'attenzione del Comitato, nonche' le valutazioni sul rispetto dei vincoli comunitari; b) gli eventuali atti programmatori nazionali ed europei di riferimento. 5. Gli elementi di valore pubblico a sostegno della proposta, devono evidenziare: a) la sintesi degli elementi di valutazione e selezione indicati nel documento pluriennale di programmazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 di riferimento, ovvero del documento di programmazione di settore vigente in cui e' inserito l'intervento da sottoporre al CIPE; b) gli obiettivi economico/sociali perseguiti con eventuale valutazione dell'impatto atteso in termini di crescita economica, occupazione, sviluppo, coesione territoriale e sociale, tutela di diritti, attuazione di obblighi giuridici; c) le ragioni dell'intervento in relazione alle possibili opzioni alternative. 6. In caso di incompletezza della documentazione, ovvero di mancanza dei pareri, intese e concerti necessari, l'argomento proposto non puo' essere iscritto all'ordine del giorno.