Art. 2 Veicoli agevolabili 1. Nel limite di spesa delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono ammessi al contributo i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica acquistati, anche in locazione finanziaria, ed immatricolati in Italia, nel periodo dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa. 2. Il contributo e' riconosciuto ai veicoli di cui al comma 1, che producono emissioni di anidride carbonica (CO2 ) allo scarico non superiori a 70 g/km. Ai sensi dell'art. 1, comma 1046, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fino al 31 dicembre 2020 il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro del veicolo e' relativo al ciclo di prova NEDC, come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del medesimo veicolo. 3. Nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l, comma 1063, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono ammessi al contributo i veicoli a due ruote elettrici o ibridi nuovi di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1e e L3e, acquistati, anche in locazione finanziaria, e immatricolati in Italia nell'anno 2019.