Art. 2 
 
 
                 Funzionamento della Cabina di regia 
                          Strategia Italia 
 
  1. Le  amministrazioni  competenti,  nell'ambito  delle  rispettive
attribuzioni, definiscono i piani  e  i  programmi  degli  interventi
necessari, anche sulla base degli indirizzi approvati dalla Cabina di
regia. 
  2. La Cabina di regia individua le cause di  eventuali  ostacoli  e
ritardi relative allo stato di attuazione  dei  piani,  programmi  ed
interventi di cui all'art.  1,  anche  avvalendosi  degli  esiti  del
monitoraggio di cui all'art.  3,  lettera  b)  del  presente  decreto
nonche' delle risultanze dell'attivita' della Struttura  di  missione
Investitalia, di piani e programmi di investimento  infrastrutturali,
e provvede ad adottare  le  misure  necessarie  al  fine  di  rendere
efficace e tempestiva l'azione di coordinamento.  A  tale  scopo,  la
Cabina di regia, per il tramite del  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, formula proposte al  Consiglio
dei  ministri  nonche'   al   Comitato   Interministeriale   per   la
programmazione economica, sentita, ove necessario, la Cabina di regia
di cui all'art. 1, comma 703, lettera c),  della  legge  23  dicembre
2014, n. 190. 
  3. Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  per  garantire  un
maggiore coinvolgimento degli enti locali interessati, sottopone alla
Conferenza unificata, ai sensi dell'art.  9,  comma  3,  del  decreto
legislativo n.  281/1997,  progetti  di  collaborazione  al  fine  di
assicurare  l'attuazione  da  parte  delle  regioni,  delle  province
autonome e dei comuni, per le materie di rispettiva competenza, delle
indicazioni e proposte approvate in seno alla Cabina di regia.