Art. 2 Funzionamento della Cabina di regia Strategia Italia 1. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, definiscono i piani e i programmi degli interventi necessari, anche sulla base degli indirizzi approvati dalla Cabina di regia. 2. La Cabina di regia individua le cause di eventuali ostacoli e ritardi relative allo stato di attuazione dei piani, programmi ed interventi di cui all'art. 1, anche avvalendosi degli esiti del monitoraggio di cui all'art. 3, lettera b) del presente decreto nonche' delle risultanze dell'attivita' della Struttura di missione Investitalia, di piani e programmi di investimento infrastrutturali, e provvede ad adottare le misure necessarie al fine di rendere efficace e tempestiva l'azione di coordinamento. A tale scopo, la Cabina di regia, per il tramite del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, formula proposte al Consiglio dei ministri nonche' al Comitato Interministeriale per la programmazione economica, sentita, ove necessario, la Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per garantire un maggiore coinvolgimento degli enti locali interessati, sottopone alla Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 281/1997, progetti di collaborazione al fine di assicurare l'attuazione da parte delle regioni, delle province autonome e dei comuni, per le materie di rispettiva competenza, delle indicazioni e proposte approvate in seno alla Cabina di regia.