Art. 2 
 
 
Linee guida ed indirizzi in merito ai requisiti e standard minimi  di
  qualita' per lo svolgimento dell'attivita' enoturistica. 
 
  1.   Fermi   i   requisiti    generali,    anche    di    carattere
igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa  vigente,
si prevedono i seguenti requisiti e  standard  di  servizio  per  gli
operatori che svolgono attivita' enoturistiche: 
    1) apertura settimanale o anche stagionale di un  minimo  di  tre
giorni, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica,  i
giorni prefestivi e festivi; 
    2)  strumenti  di  prenotazione  delle  visite,   preferibilmente
informatici; 
    3) cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti  i
dati relativi all'accoglienza enoturistica, ed almeno  gli  orari  di
apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate; 
    4) sito o pagina web aziendale; 
    5) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze; 
    6)  materiale  informativo  sull'azienda  e  sui  suoi   prodotti
stampato in almeno tre lingue, compreso l''italiano; 
    7) esposizione e distribuzione del  materiale  informativo  sulla
zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare
riferimento alle produzioni con  denominazione  di  origine  sia,  in
ambito vitivinicolo che agroalimentare, sulle attrazioni  turistiche,
artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui e'
svolta l'attivita' enoturistica; 
    8) ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza
e per la tipologia di attivita'  in  concreto  svolte  dall'operatore
enoturistico; 
    9) personale addetto dotato di  competenza  e  formazione,  anche
sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio,  compreso  tra
il titolare dell'azienda o  i  familiari  coadiuvanti,  i  dipendenti
dell'azienda ed i collaboratori esterni; 
    10)  l'attivita'  di  degustazione  del  vino  all'interno  delle
cantine deve essere effettuata con calici in vetro o altro materiale,
purche' non siano alterate le proprieta' organolettiche del prodotto; 
    11)   svolgimento   delle    attivita'    di    degustazione    e
commercializzazione  da  parte  di  personale  dotato   di   adeguate
competenze e formazione, compreso tra: 
    a) titolare dell'azienda o familiari coadiuvanti; 
    b) dipendenti dell'azienda; 
    c) collaboratori esterni. 
  2. L'abbinamento ai  prodotti  vitivinicoli  aziendali  finalizzato
alla degustazione deve avvenire con prodotti  agro-alimentari  freddi
preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti
per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei
requisiti  igienico-sanitari  previsti  dalla  normativa  vigente,  e
prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della regione
in cui e' svolta l'attivita' enoturistica: DOP, IGP, STG, prodotti di
montagna,  prodotti  che  rientrano  nei  sistemi  di  certificazione
regionali riconosciuti dalla UE, prodotti agroalimentari tradizionali
presenti nell'elenco nazionale pubblicato ed  aggiornato  annualmente
dal Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del
turismo, della regione in cui  e'  svolta  l'attivita'  enoturistica.
Dall'attivita' di degustazione sono in ogni caso escluse le attivita'
che prefigurano un servizio di ristorazione. 
  3. Le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano  possono
promuovere autonomamente, o in collaborazione con  le  organizzazioni
piu' rappresentative dei settori vitivinicolo e agroalimentare, e con
gli enti preposti o abilitati, la formazione teorico-pratica  per  le
aziende e per gli addetti, anche al fine di garantire il rispetto dei
requisiti e degli standard minimi di cui al  presente  decreto  e  di
promuovere il miglioramento della qualita' dei  servizi  offerti.  Le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in collaborazione
con i comuni che  ricevono  la  Segnalazione  certificata  di  inizio
attivita', possono altresi' istituire,  provvedendo  con  le  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e
comunque senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,
elenchi   regionali   degli   operatori   che   svolgono    attivita'
enoturistiche. 
  4. Ferma l'applicazione delle disposizioni previste dalla normativa
vigente,  le  regioni  definiscono  le  funzioni  di  vigilanza,   di
controllo e sanzionatorie sull'osservanza delle disposizioni  di  cui
al presente decreto. 
  5. Alle aziende agricole che svolgono attivita' di degustazione, di
fattoria  didattica  o  di  agriturismo   e   multifunzionalita'   se
intraprendono  anche  l'attivita'  enoturistica,   continueranno   ad
applicarsi altresi' le disposizioni regionali nelle relative materie.