Art. 2 Linee guida ed indirizzi in merito ai requisiti e standard minimi di qualita' per lo svolgimento dell'attivita' enoturistica. 1. Fermi i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, si prevedono i seguenti requisiti e standard di servizio per gli operatori che svolgono attivita' enoturistiche: 1) apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di tre giorni, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi; 2) strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici; 3) cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza enoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate; 4) sito o pagina web aziendale; 5) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze; 6) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue, compreso l''italiano; 7) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito vitivinicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui e' svolta l'attivita' enoturistica; 8) ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attivita' in concreto svolte dall'operatore enoturistico; 9) personale addetto dotato di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio, compreso tra il titolare dell'azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell'azienda ed i collaboratori esterni; 10) l'attivita' di degustazione del vino all'interno delle cantine deve essere effettuata con calici in vetro o altro materiale, purche' non siano alterate le proprieta' organolettiche del prodotto; 11) svolgimento delle attivita' di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione, compreso tra: a) titolare dell'azienda o familiari coadiuvanti; b) dipendenti dell'azienda; c) collaboratori esterni. 2. L'abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali finalizzato alla degustazione deve avvenire con prodotti agro-alimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della regione in cui e' svolta l'attivita' enoturistica: DOP, IGP, STG, prodotti di montagna, prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla UE, prodotti agroalimentari tradizionali presenti nell'elenco nazionale pubblicato ed aggiornato annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della regione in cui e' svolta l'attivita' enoturistica. Dall'attivita' di degustazione sono in ogni caso escluse le attivita' che prefigurano un servizio di ristorazione. 3. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono promuovere autonomamente, o in collaborazione con le organizzazioni piu' rappresentative dei settori vitivinicolo e agroalimentare, e con gli enti preposti o abilitati, la formazione teorico-pratica per le aziende e per gli addetti, anche al fine di garantire il rispetto dei requisiti e degli standard minimi di cui al presente decreto e di promuovere il miglioramento della qualita' dei servizi offerti. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in collaborazione con i comuni che ricevono la Segnalazione certificata di inizio attivita', possono altresi' istituire, provvedendo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, elenchi regionali degli operatori che svolgono attivita' enoturistiche. 4. Ferma l'applicazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente, le regioni definiscono le funzioni di vigilanza, di controllo e sanzionatorie sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto. 5. Alle aziende agricole che svolgono attivita' di degustazione, di fattoria didattica o di agriturismo e multifunzionalita' se intraprendono anche l'attivita' enoturistica, continueranno ad applicarsi altresi' le disposizioni regionali nelle relative materie.