Art. 2 Attivita' autorizzate e norme di riferimento 1. L'American Bureau of Shipping, nell'ambito delle attivita' di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali per le quali e' autorizzato, garantisce le seguenti tipologie di attivita', con le relative operazioni di certificazione: a) operazioni o funzioni attinenti all'accertamento ed al controllo delle condizioni di navigabilita'; b) assegnazione della linea di massimo carico; c) stazzatura delle navi; d) sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare; e) prevenzione ed estinzione degli incendi a bordo; f) controllo tecnico sulle costruzioni navali e per l'esercizio della navigazione; g) tutte le altre attivita' concernenti il ruolo di organismo tecnico autorizzato richiamate nella normativa di riferimento e relative agli impianti, alle dotazioni e agli equipaggiamenti di bordo. 2. Nello svolgimento delle attivita' di ispezione e controllo per le navi mercantili che non rientrano nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali l'American Bureau of Shipping fa riferimento alla seguente normativa nazionale: 2.1 per le attivita' di cui ai punti a), b), d), e) ed f): legge 5 giugno 1962, n. 616 «Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»; decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare» e successive modifiche o integrazioni; 2.2 per l'attivita' di cui al punto b): legge 5 giugno 1962, n. 616 «Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»; decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1967, n. 579 «Regolamento per l'assegnazione della linea di massimo carico alle navi mercantili»; 2.3 per l'attivita' di cui al punto c): legge 29 giugno 1913, n. 796 «relativa alla stazzatura delle navi»; decreto luogotenenziale 27 gennaio 1916, n. 202 «Regolamento per la stazzatura delle navi»; decreto ministeriale 25 luglio 1918 «Istruzioni per la stazzatura delle navi e galleggianti»; decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1972, n. 988 «Stazzatura di alcuni spazi chiusi al di sopra del ponte superiore o nell'interponte superiore delle navi da carico». 3. Ai fini dell'attivita' di ispezione e controllo delle unita' da pesca, l'American Bureau of Shipping fa riferimento alla seguente normativa nazionale: decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare» (Titolo V) e successive modifiche o integrazioni; decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541 «Attuazione delle direttive 97/70/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri»; decreto 5 agosto 2002, n. 218 «Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera», come modificato dal decreto 26 luglio 2004, n. 231. 4. Ai fini dell'attivita' di ispezione e controllo delle unita' da diporto, l'American Bureau of Shipping fa riferimento alla seguente normativa nazionale: decreto ministeriale 4 aprile 2005, n. 95 «Regolamento di sicurezza recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche»; decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 «Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto». 5. Ai fini dell'attivita' di ispezione e controllo delle unita' da passeggeri adibite a navigazione nazionale, l'American Bureau of Shipping fa riferimento alla seguente normativa nazionale: decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 «Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali» e successive modifiche o integrazioni.