Art. 2 Modalita' applicative della sperimentazione 1. La sperimentazione e' avviata per fasi successive: a) a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione del presente decreto, ha per oggetto le registrazioni degli eventi contabili relative alle uscite finanziarie e alle componenti economiche negative rappresentate da costi e oneri; b) a decorrere dal 1° gennaio 2020, la sperimentazione viene estesa alle registrazioni degli eventi contabili relativi alle entrate finanziarie e alle componenti economiche positive rappresentate da ricavi e proventi, nonche' alle attivita' e passivita' finanziarie e patrimoniali e alle relative variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e da qualsiasi altra causa. 2. In tutte le fasi della sperimentazione, contestualmente alle registrazioni finanziarie ed economiche, saranno movimentati anche i pertinenti conti dell'attivo e del passivo del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato, necessari per generare scritture contabili in partita doppia. 3. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato rende disponibili le necessarie funzionalita' per lo svolgimento della sperimentazione sui propri sistemi informativi. 4. Le amministrazioni centrali dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano nell'ambito della propria organizzazione uno o piu' referenti che garantiscano il supporto ed il coordinamento della sperimentazione ai fini della corretta registrazione degli eventi contabili, nonche' il raccordo con i competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.