Art. 2 Sistema informativo di tracciabilita' dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati 1. Il sistema informativo di tracciabilita' dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati e' alimentato dai soggetti di cui all'art. 1, comma 3. 2. Il sistema informativo di tracciabilita' dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati e' alimentato dai titolari degli stabilimenti che producono mangimi e dai titolari dell'autorizzazione al commercio di mangimi medicati e di prodotti intermedi, per il tramite del sistema per la prescrizione medico-veterinaria elettronica. 3. Ai sensi dell'art. 89, comma 2-ter, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, l'obbligo di alimentare la banca dati, finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, e' assolto, da parte dei medici veterinari, esclusivamente mediante l'inserimento dei dati delle prescrizioni medico-veterinarie elettroniche, ferme restando le diverse modalita' di adempimento degli obblighi di immissione dei dati da parte di tutti i soggetti di cui al comma 1.