Art. 2 Modifiche all'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 1. L'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Campo di applicazione e modalita' applicative). - 1. Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attivita' di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; da 69 a 71; 73; 75; 76. Sono fatte salve le modalita' applicative alternative di cui all'art. 2-bis. 2. Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano alle attivita' di cui al comma 1 di nuova realizzazione. 3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attivita' di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell'attivita' non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare. 4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attivita' esistenti di cui al comma 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all'art. 5 comma 1-bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma, e' fatta salva, altresi', la possibilita' per il responsabile dell'attivita' di applicare le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, all'intera attivita'. 5. Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attivita' che non rientrano nei limiti di assoggettabilita' previsti nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato.».